Legge Regionale 1 ottobre 2015 , n. 27

Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo

(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-01;27

Art. 52
(Tesserino ed elenchi)
1. Il tesserino personale di riconoscimento per l'esercizio della professione di accompagnatore turistico è rilasciato dalle province e dalla Città metropolitana di Milano, secondo le caratteristiche individuate dalla deliberazione di cui all'articolo 50, comma 3.(72)
2. A meri fini conoscitivi, le province e la Città metropolitana di Milano iscrivono gli accompagnatori turistici abilitati in specifici elenchi, pubblicati sui rispettivi siti istituzionali.(73)
NOTE:
72. Il comma è stato modificato dall'art. 7, comma 1, lett. n) della l.r. 30 maggio 2025, n. 7. Torna al richiamo nota
73. Il comma è stato modificato dall'art. 7, comma 1, lett. o) della l.r. 30 maggio 2025, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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