LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1999 , N. 23

Politiche regionali per la famiglia

(BURL n. 49, 1º suppl. ord. del 10 Dicembre 1999 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-12-06;23

Art. 2 ter(1)
(Consulta regionale della famiglia)
1. Presso la direzione regionale competente in materia di interventi sociali è istituita, senza oneri per il bilancio regionale, la Consulta regionale della famiglia, di seguito denominata Consulta, composta da:
a) assessore regionale competente che la presiede;
b) quattro rappresentanti degli enti di cui all’articolo 2 bis che si occupano di tematiche familiari, designati dagli stessi enti in numero pari a due per ciascuna categoria;
c) due rappresentanti dei comuni designati dall’ANCI Lombardia;
d) un direttore sociosanitario di una ATS designato dalla direzione generale competente in materia di sanità;
e) un direttore sociosanitario di una ASST designato dalla direzione generale competente in materia di sanità.
2. Acquisite le designazioni, la Giunta regionale costituisce la Consulta e ne definisce le modalità di funzionamento.
3. La Consulta esprime pareri e formula proposte in merito alle politiche per la famiglia.
4. La Consulta rimane in carica per la sola durata della legislatura nel corso della quale è stata costituita.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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