LEGGE REGIONALE 10 agosto 2001 , N. 13

Norme in materia di inquinamento acustico

(BURL n. 33, 1º suppl. ord. del 13 Agosto 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-08-10;13

Art. 17.
Contributi agli enti locali e alle autorità responsabili degli agglomerati.(9)
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere ai comuni, singoli o associati sulla base di apposite convenzioni, contributi a fondo perduto fino all’ottanta per cento della spesa ammissibile per la predisposizione della classificazione acustica di cui all’art. 2.
2. La Giunta regionale è autorizzata a concedere ai comuni e alle province contributi a fondo perduto in conto capitale o in conto interessi una tantum fino all’ottanta per cento della spesa ammissibile, per la realizzazione di opere di loro competenza per l’attuazione del piano comunale di risanamento acustico di cui all’art. 11 e per gli interventi di cui all’art. 14, comma 2, dando priorità ai comuni che abbiano adottato i piani di risanamento acustico, secondo quanto disposto dall’art. 13, comma 2, della legge 447/1995 .
3. La Giunta regionale stabilisce:
a) i termini e le modalità per la presentazione delle domande;
b) i criteri e le priorità per l’ammissione al contributo;
c) i criteri per la determinazione della spesa ammissibile a contributo;
d) le modalità di erogazione dei contributi;
e) le verifiche sull’attuazione delle opere o adempimenti previsti;
f) i criteri per l’eventuale revoca del contributo finanziario.
3 bis. Con provvedimento della Giunta regionale sono individuati gli agglomerati di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 (Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale) e per ciascuno di essi l’autorità responsabile per gli adempimenti stabiliti dal medesimo decreto per gli agglomerati. La Giunta è autorizzata a concedere alle province, ai comuni ed alle autorità responsabili degli agglomerati contributi alle spese per la mappatura acustica di cui al citato d.lgs.194/2005. Qualora l’autorità responsabile degli agglomerati sia la Regione, la Giunta regionale è autorizzata a finanziare direttamente le spese necessarie alla realizzazione della mappatura acustica e del piano di azione di cui al medesimo d.lgs. 194/2005.(10)
NOTE:
9. La rubrica è stata sostituita dall'art. 6, comma 4, lett. a) della l.r. 31 luglio 2013, n. 5. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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