LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003 , N. 26

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26

Art. 6.
Contratto di servizio.
1. Il rapporto tra ente locale e soggetto erogatore è regolato dal contratto di servizio che è predisposto nel rispetto dei principi stabiliti all'articolo 2 e che prevede in particolare:
a) l'individuazione puntuale delle attività  oggetto dell'incarico e la durata del rapporto;
b) il divieto di clausole di rinnovo del contratto;
c) il livello e la qualità  delle prestazioni;
d) le modalità  di vigilanza e controllo sull'esecuzione del contratto;
e) le modalità  di rilevazione del grado di soddisfazione dell'utenza;
f) l'applicazione di clausole che introducono misure correttive conseguenti e proporzionali allo scostamento rispetto agli standard minimi garantiti e al livello di soddisfazione degli utenti, le conseguenze per gli eventuali inadempimenti, ivi compresa la risoluzione del contratto da parte dell'ente locale, e i diritti degli utenti;
g) gli obblighi specifici nei confronti dei soggetti e delle fasce svantaggiati;
h) la definizione dei rapporti economici che prevedano, per quanto riguarda la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, modulazioni della stessa in funzione della localizzazione degli impianti;(9)
i) l'approvazione della carta dei servizi di cui all'articolo 7, predisposta dal soggetto erogatore;
j) le condizioni di adattabilità  delle prestazioni fornite dall'erogatore rispetto all'evoluzione dei bisogni collettivi e alle mutate esigenze connesse con l'interesse generale e con la necessità  di perseguire, comunque, la soddisfazione dell'utente;
k) le garanzie fideiussorie a carico dell'erogatore;
l) l'obbligo di assicurare la continuità  del servizio e di ripristinare l'erogazione nei casi di interruzione, nonché l'obbligo di motivare i casi di interruzione o irregolarità  della prestazione;
m) la regolamentazione dell'erogazione del servizio, della disponibilità  delle reti e degli impianti funzionali all'erogazione stessa.
NOTE:
9. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1 della l.r. 12 luglio 2007, n. 12. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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