LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003 , N. 26

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26

Art. 14.
Sistema integrato di gestione dei rifiuti.
1. La Regione orienta le attività  di recupero e smaltimento verso un sistema integrato di gestione dei rifiuti che, per quanto concerne i rifiuti urbani, assicuri l'autosufficienza regionale per lo smaltimento e tenda in generale a:
a) assicurare un'efficace protezione della salute e dell'ambiente;
b) ridurre la quantità  e la pericolosità  dei rifiuti, da attuare anche con azioni positive a carattere preventivo;
c) ottimizzare e integrare le operazioni di riutilizzo, recupero e riciclaggio come materia delle singole frazioni dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata e dai rifiuti speciali;
d) incentivare e sostenere l'effettivo e oggettivo recupero, sia in termini di materia sia in termini di energia, delle frazioni di rifiuto urbano nonché il recupero dei rifiuti speciali e di particolari categorie di rifiuti, tra i quali i veicoli a fine vita e i rifiuti elettrici ed elettronici, ivi compresi in particolare i frigoriferi, i surgelatori, i condizionatori d'aria e quant'altro contenente sostanze lesive dell'ozono stratosferico;
e) incentivare l'adozione di forme di autosmaltimento;
f) promuovere l'utilizzo dei materiali derivanti dalle operazioni di recupero e riciclaggio.
2. La Regione organizza la gestione dei rifiuti urbani secondo il modello di cui al presente Titolo e sulla base dei criteri di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza.(16)
3. E' di norma vietata ogni attività  di smaltimento, di termovalorizzazione e di recupero energetico della raccolta differenziata dei rifiuti che deve essere destinata esclusivamente al riciclaggio ed al recupero di materia, salvo impurità  e scarti.
3 bis. [Ai fini dell’applicazione di quanto previsto dall’articolo 35, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, nel rispetto della programmazione regionale dei flussi dei rifìuti urbani, nonché dell'obiettivo di autosufficienza per il recupero e smaltimento degli stessi sul territorio regionale, con il termine “rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale” si intendono anche i rifiuti decadenti dal trattamento dei rifiuti urbani.] (17)(18)
3 ter. Il contributo previsto dall'articolo 35, comma 7, del d.l. 133/2014 convertito dalla l. 164/2014, è determinato nella misura di 20,00 euro per ogni tonnellata di rifiuto urbano indifferenziato (codice CER 200301) di provenienza extraregionale, trattato in impianti di recupero energetico. [Il trattamento è da attuarsi previo accordo tra le regioni interessate.] (17)(19)
3 quater. Gli introiti derivanti dall’applicazione del comma 3 ter, stimati in 200.000,00 euro per ciascun anno del triennio 2015-2017, confluiscono al titolo 3 “Entrate extratributarie”– Tipologia 200 “Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti” dello stato di previsione delle entrate del bilancio 2015-2017; gli stessi sono destinati in spesa alla missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente” rispettivamente per 100.000,00 euro al programma 01 “Difesa del suolo” e per 100.000,00 euro al programma 03 “Rifiuti” dello stato di previsione delle spese del bilancio 2015-2017.(17)
NOTE:
16. Il comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. g) della l.r. 8 agosto 2006, n. 18. Torna al richiamo nota
18. La Corte costituzionale con sentenza n. 101/2016 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma. Torna al richiamo nota
19. La Corte costituzionale con sentenza n. 101/2016 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo periodo del comma. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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