LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003 , N. 26

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26

Art. 31.
Fondo di rotazione regionale per il finanziamento di progetti di investimento ecocompatibili.
1. La Regione si avvale della finanziaria regionale Finlombarda s.p.a. per promuovere e potenziare iniziative finalizzate allo sviluppo dell'economia lombarda, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, per fornire l'assistenza tecnica, organizzativa e finanziaria a favore degli enti locali e delle imprese operanti in Lombardia nel settore dei servizi.
2. La Regione istituisce un fondo di rotazione, la cui dotazione annuale e pluriennale è determinata con legge di bilancio, per il finanziamento delle iniziative.
2 bis. Al fondo accedono le imprese operanti in Lombardia che stipulano contratti di prestazione con finanziamento tramite terzi per la riqualificazione energetica dei sistemi edificio-impianto situati nel territorio della Regione Lombardia.(117)
3. Al fondo accedono le imprese operanti in Lombardia che intendono realizzare, con i Paesi in via di sviluppo, progetti di investimento utilizzando i meccanismi flessibili dell'accordo di Kyoto.
4. La gestione del fondo di rotazione è affidata alla finanziaria regionale Finlombarda s.p.a., che può stipulare convenzioni con aziende di credito e società  di locazione finanziaria disponibili a concorrere, quali cofinanziatori, ai finanziamenti da concedersi a valere sul fondo.
5. L'assistenza di cui al comma 1 e gli aiuti di cui al comma 3 sono erogati nel rispetto dei limiti di intensità  di aiuto stabiliti dalla Unione europea.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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