LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003 , N. 26

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26

Art. 43.(126)
(Funzioni delle province e della Città metropolitana)
1. 1. Fermi restando quanto previsto per la provincia di Sondrio dall’articolo 5 della legge regionale 8 luglio 2015, n. 19 (Riforma del sistema delle autonomie della Regione e per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”) e le competenze conferite dalle leggi statali, spettano alle province e alla Città metropolitana di Milano, nel rispetto degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore:
a) l’esercizio delle funzioni amministrative relative alle piccole derivazioni d’acqua pubblica di cui all’articolo 6 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) ivi compresa l'attività sanzionatoria, prevista dal r.d. 1775/1933 e dal d.lgs. 152/2006;
b) le autorizzazioni allo scavo di pozzi e alla ricerca di acque sotterranee, ai sensi dell’articolo 95 del r.d. 1775/1933, relativamente alle derivazioni di cui alla lettera a);
b bis) le autorizzazioni allo scarico di acque reflue non recapitanti in rete fognaria e le relative funzioni di controllo, fatte salve le attività di controllo ambientale di competenza dell’ARPA, con applicazione delle sanzioni amministrative previste in caso di inosservanza delle disposizioni di legge;(127)
c) le licenze di attingimento d'acqua, ai sensi dell'articolo 56 del r.d. 1775/1933;
d) gli studi e le indagini per episodi di inquinamento delle falde finalizzati al risanamento delle risorse idriche ai fini di cui all'articolo 21, compresi i fenomeni di inquinamento diffuso da nitrati e legato al cattivo funzionamento dei sistemi di collettamento e depurazione;
e) la realizzazione di programmi, progetti e interventi connessi alla tutela degli ambienti lacustri e fluviali compromessi da attività antropiche o da eventi naturali, ad esclusione di quelli rientranti nelle disposizioni della parte IV, titolo V, del d.lgs. 152/2006;
f) l’asportazione e lo smaltimento degli idrocarburi immessi nelle acque dei laghi e dei fiumi, salvo le normali perdite dei natanti, qualora i responsabili della contaminazione non provvedano ovvero non siano individuabili;
f bis) l’esercizio dell’attività di vigilanza e sanzionatoria riguardante le funzioni di cui al presente articolo.(128)
2. Le province e la Città metropolitana di Milano provvedono all'aggiornamento delle banche dati regionali relative agli scarichi di acque reflue non recapitanti in rete fognaria e alla gestione del catasto utenze idriche, per quanto di competenza ai sensi del comma 1.
NOTE:
126. L'articolo è stato sostituito dall'art. 8, comma 13, lett. m) della l.r. 5 agosto 2015, n. 22. Torna al richiamo nota
127. La lettera è stata aggiunta dall'art. 9, comma 1, lett. b) della l.r. 28 dicembre 2018, n. 23. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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