LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003 , N. 26

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26

Art. 50.
Incentivi per opere e altri interventi agevolativi.
1. La Regione, sulla base degli obiettivi strategici fissati nel programma regionale di sviluppo e in conformità  alle previsioni del bilancio pluriennale, concede incentivi e contributi, con le modalità  di cui all'articolo 11, per l'attività  di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e di realizzazione di opere infrastrutturali, nonché per ricerche e studi, attinenti al servizio idrico integrato.(177)
2. Con regolamento regionale sono individuati i criteri di accesso agli eventuali incentivi e contributi, le priorità  di concessione dei medesimi e le relative modalità  di erogazione. Le priorità  di concessione tengono conto di:(178)
e) attivazione di risorse pubbliche con strumenti e tecniche che comportino minori costi per la pubblica amministrazione;
f) adozione di tecnologie a elevato contenuto innovativo, anche finalizzate al risparmio idrico;
f bis) avvenuta approvazione ovvero aggiornamento del piano d’ambito ai sensi dell’articolo 149 del d.lgs. 152/2006 e dell’articolo 45 della presente legge;(183)
f ter) avvenuta determinazione della tariffa del servizio idrico integrato, in conformità ai provvedimenti adottati dall’Autorità nazionale competente alla regolazione e al controllo dei servizi idrici;(183)
f quater) avvenuta individuazione degli agglomerati di cui all’articolo 74, comma 1, lettera n), del d.lgs. 152/2006;(183)
f quinquies) avvenuto affidamento del servizio ad un unico soggetto per ogni ATO, ai sensi dell’articolo 49 comma 1.(183)
2 bis. Nelle more dell’approvazione del primo aggiornamento del PTA successivo all’entrata in vigore della legge “Disposizioni in materia di servizio idrico integrato. Modifiche al Titolo V, Capi I, II e III, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche)”, la concessione di eventuali incentivi e contributi, nei limiti delle risorse a bilancio, è subordinata alla sussistenza delle condizioni di cui alle lettere f ter), f quater) e f quinquies) del comma 2 e a condizione che i piani d’ambito o i relativi aggiornamenti siano stati approvati dopo la data del 1 gennaio 2011.(184)
3 bis. (186)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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