LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004 , N. 5

Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004

(BURL n. 13, 1º suppl. ord del 26 Marzo 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-03-24;5

Art. 15.
Mondiali di sci 2005.
1. Al fine di assicurare il raccordo tra le iniziative di organizzazione promozionale e la realizzazione degli interventi infrastrutturali, previsti nell’Accordo di Programma Quadro per la realizzazione dei campionati del mondo di sci alpino Lombardia 2005, la Regione, anche mediante l’utilizzo delle eventuali economie di cui all’art. 20, comma 3 bis, della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) è autorizzata ad assumere a carico del proprio bilancio, nel limite massimo del 9% del costo complessivo degli interventi come stabilito dall’Accordo stesso, l’onere derivante dalle spese per attrezzature, allestimenti ed interventi non promozionali necessari per lo svolgimento della manifestazione, sostenute dalla Fondazione Bormio 2005 Lombardia in qualità di Comitato organizzatore dell’evento. L’importo sarà erogato in due annualità a fronte delle spese ammissibili sostenute, previa approvazione da parte della Giunta regionale, su proposta dell’assessore competente in materia di turismo, del progetto di intervento corredato dal piano economico dei costi. Su tali documenti, prima dell’approvazione della Giunta regionale, si esprime il Comitato Istituzionale dei Mondiali 2005, come previsto dall’art. 16, comma 2, dell’Accordo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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