Legge Regionale 15 dicembre 2006 , N. 29

Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 18 Dicembre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-15;29

Art. 7 ter
(Richiesta comunale di promozione dell’iniziativa legislativa su istanza degli elettori residenti)(4)
1. Gli elettori residenti nei comuni, nelle frazioni o borgate interessati all’adozione di uno dei provvedimenti di cui agli articoli 4, 5 e 6, possono presentare richiesta al rispettivo comune, ai fini dell’eventuale attivazione del confronto preliminare di cui all’articolo 7 bis, secondo le modalità di partecipazione previste dallo statuto e dai regolamenti comunali.
2. Nel caso la richiesta di cui al comma 1 sia presentata dalla maggioranza degli elettori residenti nei comuni, nelle frazioni o borgate interessati, non è necessario il confronto preliminare di cui all’articolo 7 bis.
3. I comuni informano della richiesta di cui al comma 2 o dell’eventuale esito positivo della procedura di cui al comma 4 ter la struttura regionale competente in materia di enti locali entro trenta giorni dalla relativa presentazione o dal riscontro di cui allo stesso comma 4 ter e, contestualmente, inviano alla stessa struttura regionale la documentazione utile all’avvio del procedimento. In mancanza di osservazioni regionali sulle modalità di attivazione della procedura, trasmesse entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione, i comuni possono deliberare ai sensi dell’articolo 7 quater, comma 1.(5)
4. In caso di mutamento di circoscrizioni comunali riguardante porzioni di territorio prive di residenti aventi diritto al voto ai sensi dell’articolo 7 quinquies, non si fa luogo al referendum consultivo e il consiglio comunale delibera sulla richiesta presentata dagli elettori di cui ai commi 1 e 2 a seguito dell’eventuale confronto preliminare di cui all’articolo 7 bis.
4 bis. Ai fini della presentazione della richiesta comunale di promozione dell’iniziativa legislativa di cui all’articolo 7 sexies ciascuno dei comuni interessati può attivarsi adottando la modalità di promozione di cui all’articolo 7 bis o quella di cui al comma 2 del presente articolo, purché nel rispetto delle disposizioni procedurali di cui al presente Capo. (6)
4 ter. In caso di adozione, da parte di ciascun comune interessato, di modalità di promozione dell’iniziativa legislativa diverse, tra quelle previste dal comma 4 bis, il comune che ha ricevuto la richiesta dagli elettori residenti ai sensi del presente articolo ne informa l’altro o gli altri comuni interessati, entro i successivi trenta giorni. In caso di mancata deliberazione sul confronto preliminare, ove prescritto, o comunque in caso di mancato riscontro, da parte dell’altro o di uno degli altri comuni interessati, entro trenta giorni dal ricevimento dell’informazione di cui al precedente periodo, la procedura comunale di richiesta di attivazione dell’iniziativa legislativa si intende conclusa con esito negativo.(6)
NOTE:
5. Il comma è stato sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. b) della l.r. 19 maggio 2021, n. 7. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi