Legge Regionale 14 febbraio 2008 , n. 1

Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso

(BURL n. 8, 1° suppl. ord. del 18 Febbraio 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-02-14;1

Art. 15
(Requisiti delle associazioni)
1. Sono ammesse a beneficiare delle agevolazioni e dei contributi le associazioni aventi gli scopi previsti dall'articolo 14, a condizione che:
a) non abbiano fine di lucro;
b) svolgano effettiva attività da almeno un anno;
c) assicurino, attraverso le norme statutarie e i regolamenti, la partecipazione democratica dei soci alla vita delle stesse e alla formazione dei propri organi direttivi ed in particolare assicurino la tutela dei diritti inviolabili della persona, la disciplina della organizzazione interna, l'elettività di almeno i due terzi delle cariche sociali, l'approvazione da parte dei soci, o di loro delegati, del programma e del bilancio, la pubblicità degli atti e dei registri, la garanzia del diritto di recesso, senza oneri per il socio, la disciplina della procedura di esclusione del socio che preveda il contraddittorio di fronte a un organo interno di garanzia, la previsione statutaria che in caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio sociale non possa essere ridistribuito tra i soci.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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