Legge Regionale 31 marzo 2008 , n. 10

Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea

(BURL n. 14, 1° suppl. ord. del 04 Aprile 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-03-31;10

Art. 11
(Ricerche, educazione ambientale, formazione)
1. La Regione e gli enti territorialmente competenti ai sensi dell'articolo 5, comma 9, promuovono attività di studio e ricerca in collaborazione con gli istituti scientifici e di ricerca, legalmente riconosciuti come tali, finalizzate alla:
a) conoscenza, conservazione e gestione della piccola fauna, della flora autoctona e degli alberi monumentali;
b) individuazione degli habitat prioritari per le comunità di invertebrati da proteggere in modo rigoroso, per le specie di invertebrati di cui sono vietate la cattura, la detenzione, l'uccisione volontaria, la distruzione delle uova e degli stadi giovanili, per le specie di anfibi e rettili e per le specie di flora spontanea;
c) individuazione di aree del territorio lombardo da acquisire e da includere in aree protette ai fini indicati alle lettere a) e b);
d) divulgazione delle conoscenze sulle specie animali e vegetali di cui alla presente legge nonché delle relative problematiche di conservazione ai fini della diffusione di una cultura della conservazione del patrimonio naturale.
2. La Regione organizza corsi di formazione specifici rivolti al personale di vigilanza di cui all'articolo 14, ai fini di un'efficace applicazione della presente legge.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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