Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 7
(Autorizzazioni di grandi strutture di vendita non attivate)(22)
1. L’autorizzazione all’apertura o alla modificazione di una grande struttura di vendita è revocata qualora il titolare non inizi l’attività entro tre anni dal rilascio della stessa.
2. Solo a fronte di cause impreviste sopravvenute e non imputabili al titolare dell’autorizzazione verificatesi dopo l’avvio dei lavori, il comune può prorogare il termine di cui al comma 1 esclusivamente per il periodo strettamente necessario alla conclusione delle opere edilizie relative alla struttura commerciale e all’inizio dell’attività.
3. In caso di inizio dell’attività relativamente ad una sola parte della superficie di vendita autorizzata, qualora il titolare non dia inizio all’attività sulla restante superficie entro un anno dall’inizio parziale, il comune modifica l’autorizzazione rilasciata riducendo proporzionalmente la superficie di vendita autorizzata.
NOTE:
22. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. b) della l.r. 27 giugno 2013, n. 4. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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