Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 32
(Comitato regionale consultivo sulle problematiche dell'abusivismo)
1. Presso la Giunta regionale è costituito il Comitato regionale consultivo sulle problematiche dell'abusivismo composto dalle organizzazioni maggiormente rappresentative delle imprese del commercio, da Unioncamere regionale, dai rappresentanti delle direzioni generali interessate per materia. Le modalità di funzionamento del Comitato sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
2. Il Comitato ha i seguenti compiti:
a) monitoraggio dei dati delle autorità competenti sull'abusivismo nei centri urbani;
b) informazione, studi ed approfondimento delle dinamiche del commercio abusivo riferite alle statistiche di comuni e autorità competenti;
c) individuazione di strumenti di lotta al fenomeno dell'abusivismo.
3. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso o rimborso spese.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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