Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 50
(Canoni e tariffe)
1. I corrispettivi per l'uso dei punti di vendita e le tariffe dei servizi di mercato, compresi quelli dati in assegnazione, sono fissati dall'ente gestore, sentito il parere della commissione di mercato in conformità con quanto disposto dall'articolo 37, comma 7, previa autorizzazione delle CCIAA competenti per territorio.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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