Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 82
(Definizioni)
1. Ai fini dell'applicazione del presente capo e dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 83 si intende per:
a) carburanti: le benzine, le miscele di benzine e olio lubrificante, il gasolio per autotrazione, il GPL per autotrazione, il gas metano, l'idrogeno, le miscele metano-idrogeno e i bio-carburanti indicati nell'Allegato I del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128 (Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti) e ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti tecnici indicati per ciascun carburante nelle tabelle della commissione tecnica di unificazione dell'autoveicolo (CUNA);
b) rete ordinaria: l'insieme degli impianti eroganti carburante per autotrazione, ubicati sulla rete stradale, ad esclusione degli impianti ubicati sulla rete autostradale, sui raccordi e sulle tangenziali classificate come autostrade, nonché degli impianti ad uso privato, per aeromobili e per natanti;
c) impianto: il complesso commerciale unitario costituito da una o più colonnine di erogazione di carburante per autotrazione, con i relativi serbatoi nonché dai servizi e dalle attività economiche accessorie ed integrative;(152)
d) impianto self-service pre-pagamento: il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica di carburante senza l'assistenza di apposito personale con pagamento preventivo al rifornimento;
e) impianto self-service post-pagamento: il complesso di apparecchiature per il comando e il controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento successivo al rifornimento;
f) impianto non assistito (ghost): impianto funzionante unicamente in modalità self-service pre-pagamento, senza la presenza del gestore durante l'orario di apertura;(153)
g) erogatore: l'insieme delle attrezzature che realizzano il trasferimento del carburante dall'impianto di distribuzione all'automezzo e ne misurano contemporaneamente le quantità trasferite ed il corrispondente importo;
h) erogato: la quantità complessiva di prodotti venduti nell'anno dall'impianto sulla base dei dati risultanti dai prospetti riepilogativi delle chiusure forniti dall'agenzia delle dogane, ivi compresi quelli riguardanti il metano per autotrazione;
i) ristrutturazione totale dell'impianto: il completo rifacimento dell'impianto così come definito alla lettera c) comprendente la totale sostituzione o il riposizionamento delle attrezzature petrolifere;(154)
j) servizi accessori all'utente: servizi di erogazione e controllo aria ed acqua, servizi di lubrificazione, officina leggera, elettrauto, gommista, autolavaggio, offerta di aree attrezzate per camper, servizi igienici di uso pubblico, vendita accessori per l'auto, centro di informazioni turistiche, servizio fax e fotocopie, punto telefonico pubblico, servizi bancari, vendita di prodotti alimentari e non alimentari, somministrazione di alimenti e bevande anche da asporto, rivendita quotidiani e periodici, rivendita tabacchi, lotteria ed altre attività simili;(155)
j bis) erogatori di elettricità per veicoli: punti destinati alla ricarica di veicoli elettrici;(156)
j ter) collaudo: accertamento inerente la funzionalità, la sicurezza e l’idoneità tecnica delle attrezzature installate, nonché la generale conformità dell’impianto al progetto presentato con la domanda di autorizzazione.(157)
NOTE:
152. La lettera è stata modificata dall'art. 2, comma 1, lett. a) della l.r. 22 novembre 2011, n. 19. Torna al richiamo nota
153. La lettera è stata modificata dall'art. 2, comma 1, lett. b) della l.r. 22 novembre 2011, n. 19. Torna al richiamo nota
154. La lettera è stata modificata dall'art. 2, comma 1, lett. c) della l.r. 22 novembre 2011, n. 19. Torna al richiamo nota
155. La lettera è stata modificata dall'art. 2, comma 1, lett. d) della l.r. 22 novembre 2011, n. 19. Torna al richiamo nota
156. La lettera è stata aggiunta dall'art. 2, comma 1, lett. e) della l.r. 22 novembre 2011, n. 19. Torna al richiamo nota
157. La lettera è stata aggiunta dall'art. 2, comma 1, lett. e) della l.r. 22 novembre 2011, n. 19. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi