Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 84
(Sistema informativo)
1. La Regione rileva, attraverso un apposito sistema informatico, l'evoluzione della rete distributiva e delle sue caratteristiche qualitative e ne pubblica annualmente i risultati.
2. L'agenzia delle dogane, ai fini del rilevamento dell'evoluzione di cui al comma 1, previa convenzione, comunica annualmente agli uffici regionali competenti i dati relativi al prodotto erogato per ogni impianto e i dati relativi agli impianti ad uso privato.
3. I comuni, anche in collaborazione con i titolari delle autorizzazioni e con le associazioni che li rappresentano, comunicano alla Regione i dati riferiti agli impianti presenti sul proprio territorio e verificano quelli sui servizi accessori di cui all'articolo 82, comma 1, lettera j).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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