Legge Regionale 2 febbraio 2010 , n. 6

Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere

(BURL n. 5, 3° suppl. ord. del 05 Febbraio 2010 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2010-02-02 ;6

Art. 91
(Impianti di distribuzione ad uso privato)
1. Per impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso privato si intendono tutte le attrezzature fisse o mobili composte da erogatore collegato a serbatoio interrato, oppure da contenitori-distributori fuori terra, completi di erogatore, di tipo omologato ai sensi della normativa vigente, ubicate in spazi all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, di proprietà o in uso esclusivo, destinate al rifornimento di automezzi, o mezzi targati e non targati, di proprietà o oggetto di contratto di leasing in uso al titolare dell'autorizzazione, con esclusione delle attrezzature fisse o mobili destinate ai carburanti agevolati per uso agricolo. Per questa tipologia di impianti vige il divieto di cessione di carburanti a terzi, a titolo oneroso o gratuito.(183)
2. Gli automezzi di proprietà o in uso esclusivo delle compagnie aeree e tutti quelli adibiti esclusivamente alle attività operative all'interno del sedime aeroportuale possono rifornirsi di carburante, in deroga al divieto di cui al comma 1, presso gli impianti ad uso privato situati all'interno degli aeroporti internazionali previo accordo con i soggetti che gestiscono gli stessi aeroporti situati nel territorio regionale.
3. Nel caso di autorizzazioni rilasciate a enti pubblici o società a partecipazione maggioritaria pubblica o società che eroghino servizi pubblici per conto di enti locali, gli stessi possono rifornire, oltre agli automezzi di proprietà o in leasing, anche automezzi di proprietà o in leasing di altri enti o società pubbliche da loro controllate o, limitatamente ai prodotti metano e idrogeno, automezzi di proprietà o in leasing di esercenti servizi di trasporto pubblico locale all’interno del bacino territoriale, istituito ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti), ove è ubicato l’impianto di distribuzione.(184)
4. L'autorizzazione degli impianti è rilasciata dal Comune convocando la conferenza dei servizi semplificata ai sensi dell’art. 14 bis della legge 241/1990 nel rispetto dei criteri e delle procedure stabilite dai provvedimenti di cui all'articolo 83 ed è subordinata esclusivamente alle seguenti verifiche di conformità relative:(185)
a) alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali;
b) alle prescrizioni concernenti la sicurezza in materia di sanità, tutela dell’ambiente e prevenzione degli incendi;
c) alle prescrizioni in materia fiscale nei casi richiesti.
4.1. Per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 4 non è necessario il parere vincolante di conformità di cui all'articolo 81, comma 2, lettera c).(186)
4 bis. Nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori che abbiano per oggetto sociale e svolgano, in via esclusiva o prevalentemente, l’attività di autotrasporto merci a favore di terzi, sono considerati automezzi dell’impresa anche quelli dei soci, a meno che siano adibiti ad uso personale ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, (Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi), convertito dalla legge 27 maggio 1993, n. 162. Gli automezzi appartenenti a società diverse da quella del titolare dell’autorizzazione hanno facoltà di eseguire il rifornimento qualora si tratti di società controllate dalla società titolare dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.(187)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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