Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6

Art. 11
(Programma dei servizi ferroviari)
1. Il programma dei servizi ferroviari è elaborato dalla Giunta regionale sulla base dei dati e delle informazioni sul trasporto pubblico locale risultanti dal sistema di monitoraggio di cui all'articolo 15, nonché previa consultazione della Conferenza regionale del trasporto pubblico locale, con l'obiettivo di massimizzare l'integrazione tra i servizi ferroviari e le altre modalità di trasporto.
2. Il programma dei servizi ferroviari, approvato dalla Giunta regionale, individua in particolare:
a) l'offerta ferroviaria, articolata in servizi regionali e suburbani, finalizzata al completamento sull'intera rete regionale del cadenzamento e all'estensione delle fasce orarie di servizio in relazione alla domanda degli utenti ed alla relativa evoluzione, connessa all'attuazione degli interventi infrastrutturali programmati;
b) le modalità volte ad assicurare la massima integrazione dei servizi ferroviari con gli altri modi di trasporto, individuando le principali stazioni, centri e nodi di interscambio, nonché forme di mobilità sostenibile a completamento dei servizi ferroviari;
c) la disciplina dell'utilizzazione della rete ferroviaria di proprietà regionale, assicurando prioritariamente la disponibilità delle tracce orarie necessarie a garantire il trasporto regionale e locale;
d) le strategie per il miglioramento della qualità, della accessibilità e della fruibilità del servizio ferroviario, nonché per l'incremento della velocità commerciale e gli interventi per il miglioramento dell'accessibilità alle stazioni;
e) il programma di rinnovo ed ammodernamento del materiale rotabile connesso all'offerta ferroviaria;
f) le risorse da destinare all'esercizio e agli investimenti relativi alla qualità ed al miglioramento del materiale rotabile;
g) le strategie di comunicazione e di diffusione delle informazioni all'utenza;
h) gli interventi infrastrutturali necessari per attuare la programmazione dei servizi.
3. All'attuazione del programma dei servizi ferroviari si procede previa consultazione della Conferenza regionale del trasporto pubblico locale.
4. I rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti e i rappresentanti dei viaggiatori devono essere coinvolti prima di procedere alle modifiche della programmazione degli orari dei servizi ferroviari.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi