Legge Regionale 4 aprile 2012 , n. 6

Disciplina del settore dei trasporti

(BURL n. 14, suppl. del 06 Aprile 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-04-04;6

Art. 66
(Norme transitorie per l'integrazione tariffaria nell'area milanese)
1. In sede di prima attuazione della presente legge, nelle more della costituzione della competente agenzia per il trasporto pubblico locale, per coordinare l'integrazione tariffaria delle reti di trasporto pubblico regionale e locale e per promuovere l'adozione di sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi, la Regione promuove nel territorio delle Province di Milano e di Monza e della Brianza, a tutela dell'utenza, dell'equità e della trasparenza delle regole che governano il mercato e tenuto conto dei progetti dei sistemi di bigliettazione già avviati, le seguenti forme obbligatorie di coordinamento fra i soggetti di seguito indicati:
a) la sottoscrizione di una convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), fra la Regione e gli enti locali territorialmente interessati per l'esercizio delle relative funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo;
b) la costituzione di un soggetto unitario fra gli operatori ferroviari e quelli delle altre modalità di trasporto.
2. Gli enti locali convenzionati ai sensi del comma 1, lettera a), fino alla costituzione dell'agenzia, svolgono le seguenti funzioni:
a) definizione del sistema tariffario integrato, ispirato a principi di unicità e di equilibrio complessivo del sistema, connotato dalle seguenti componenti:
1) delimitazione, estensione e modifica dell'area territoriale d'integrazione e individuazione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale da integrare, disciplinando in forma opportuna le cause di esclusione;
2) dimensionamento delle singole zone e disegno dei relativi confini;
3) definizione dei titoli di viaggio nel rispetto della disciplina regionale;
4) modalità di emissione, regole di validità, layout e naming dei titoli di viaggio;
5) determinazione e aggiornamento del livello della tariffa per singola zona e per titolo di viaggio;
b) realizzazione, anche secondo criteri condivisi con gli operatori, delle attività di monitoraggio attraverso apposite campagne di rilevazione ed indagine effettuate anche tramite le strutture tecniche degli enti interessati e del soggetto unitario di cui al comma 1, lettera b);
c) promozione delle attività di comunicazione;
d) definizione degli indirizzi e verifica dell'attività del soggetto unitario di cui al comma 1, lettera b), con particolare riferimento all'individuazione di direttive e criteri:
1) per il riparto degli introiti;
2) per l'attuazione delle attività di comunicazione;
3) per la rete di vendita e per l'integrazione dei sistemi di bigliettazione dei diversi gestori;
e) definizione delle caratteristiche dei sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi, nel rispetto degli standard definiti dalla Giunta regionale, e delle relative condizioni di accessibilità da parte di tutti gli operatori;
f) coordinamento e monitoraggio delle fasi di attuazione e sviluppo dell'integrazione tariffaria.
3. Il soggetto unitario costituito fra gli operatori ai sensi del comma 1, lettera b), nel rispetto degli indirizzi e delle direttive formulati dagli enti pubblici ai sensi del comma 2, nonché in base a criteri di efficienza, efficacia e trasparenza:
a) cura la stampa e la distribuzione dei titoli di viaggio, l'implementazione della rete di vendita e dei sistemi di bigliettazione tecnologicamente innovativi, nel rispetto degli standard definiti dalla Giunta regionale;
b) cura la gestione e il riparto degli incassi derivanti dalla distribuzione dei titoli di viaggio per conto degli operatori, nonché degli eventuali ulteriori introiti e risorse;
c) svolge attività di supporto al riparto degli introiti quali, ad esempio, partecipazione all'attività di rilevazione dei dati di traffico, organizzazione e gestione dell'attività di controllo nei confronti degli utenti;
d) fornisce supporto agli operatori per la definizione e l'attuazione di alcune attività di promozione e comunicazione, ivi inclusa l'attività di informazione al pubblico dell'offerta integrata, delle sue caratteristiche e dei suoi vantaggi, anche di natura non economica;
e) realizza, anche a supporto degli enti, la reportistica di dettaglio del venduto, suddivisa almeno per titoli di viaggio, zone e punti di vendita.
4. Le decisioni fondamentali di competenza degli enti pubblici convenzionati e del soggetto unitario costituito fra gli operatori ai sensi del comma 1 sono assunte a maggioranza qualificata, in modo da consentire la più ampia forma di partecipazione e tutela dei soggetti partecipanti, prevedendo altresì forme e modalità di consultazione dei singoli aderenti in relazione alle decisioni di specifico interesse.
5. La Regione, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, individua gli enti locali tenuti alla sottoscrizione della convenzione di cui al comma 1, lettera a), elaborando il relativo schema di accordo nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo. Entro il medesimo termine, la Regione convoca gli operatori per l'esame della proposta da essi elaborata al fine di costituire il soggetto unitario di cui al comma 1, lettera b) e ne verifica la coerenza con la disciplina di cui al presente articolo.
6. In caso di mancata adesione, entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta di cui al comma 5, alle forme obbligatorie di coordinamento di cui al comma 1 da parte di enti locali o di operatori, la Regione procede alla sospensione, per il periodo dell'inadempimento, dell'erogazione delle risorse regionali a favore degli enti locali e degli operatori inadempienti.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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