Legge Regionale 16 luglio 2012 , n. 12

Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2012 ed al bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 29, suppl. del 16 Luglio 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-07-16;12

Art. 8
(Riduzione di autorizzazioni di spesa, rifinanziamento di leggi regionali, spese di funzionamento e determinate ai sensi dell'art. 22 della l.r. 34/1978, variazioni di entrate, rispetto dell'art. 3 della legge 350/2003, approvazione prospetti bilanci consolidati, approvazione prospetto redatto ai sensi dell'art. 8, comma 2bis, della legge 183/2011)
1. Sono autorizzate per il triennio 2012/2014 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per le UPB di cui all'allegata tabella 1.
2. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario delle spese di funzionamento o determinate in bilancio ai sensi dell'articolo 22 della l.r. 34/1978, sono autorizzate le variazioni al bilancio per il triennio 2012/2014 come da allegata tabella 2.
3. Dall'attuazione del comma 2 derivano maggiori oneri di parte corrente pari per l'anno 2012 a € 5.190.398,69 di competenza e a € 23.642.311,95 di cassa e minori spese pari ad € 21.082.155,74 per l'anno 2013 e a € 18.724.812,90 per l'anno 2014.
4. Le minori spese in conto capitale per il triennio 2012/2014, derivanti dall'attuazione del comma 2, sono rispettivamente pari a € 1.633.825,29 di competenza e a € 1.753.825,29 di cassa per l'anno 2012, a € 49.311.204,29 per l'anno 2013 e a € 58.765.565,09 per l'anno 2014.
5. Per il rifinanziamento di leggi regionali sono autorizzate le spese e le conseguenti variazioni al bilancio per il triennio 2012/2014 come da allegata tabella 3.
6. I maggiori oneri di parte corrente per il triennio 2012/2014, derivanti dall'attuazione del comma 5, sono per l'anno 2012 pari a € 16.621.184,71 di competenza e a € 14.966.607,29 di cassa, a € 11.733.292,00 per l'anno 2013 e a € 8.837.134,74 per l'anno 2014.
7. I maggiori oneri in conto capitale per il triennio 2012/2014, derivanti dall'attuazione del comma 5, sono per l'anno 2012 pari a € 67.768.532,58 di competenza e di € 41.594.434,16 di cassa, a € 109.853.574,01 per l'anno 2013 e a € 92.052.761,24 per l'anno 2014.
8. Lo stanziamento dei mutui di competenza e di cassa è ridotto di € 78.027.437,71 per l'anno 2012.
9. La contrazione dei mutui di cui al comma 8è autorizzata con la legge di approvazione del bilancio in relazione alle effettive esigenze di cassa, secondo quanto previsto dall'articolo 44 della l.r. 34/1978.
10. Sono previste per il triennio 2012/2014 variazioni delle entrate per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, secondo gli importi e per le UPB di cui all'allegata tabella 5 - Parte I.
11. Dall'attuazione del comma 10 derivano per l'anno 2012 maggiori entrate di parte corrente pari a € 16.902.732,99 di competenza e di cassa e minori entrate pari a € 4.068.867,01 per il 2013 e a € 14.068.867,01 per il 2014.
12. Dall'attuazione del comma 10 derivano per l'anno 2012 minori entrate di parte capitale pari a € 294.718,44 di competenza e di cassa e maggiori entrate pari a € 51.068,80 per il 2013 e a € 65.348,86 per il 2014.
13. Alla copertura degli oneri derivanti dalle autorizzazioni di cui alla presente legge si provvede come indicato nella allegata tabella 6 con i prospetti dei maggiori oneri e dei mezzi di copertura.
14. In riferimento a quanto previsto dall'articolo 2, comma 6, della l.r. 26/2011 e conformemente a quanto disposto dall'articolo 3, commi da 16 a 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge finanziaria 2004') come integrati dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, la misura massima delle obbligazioni che la Regione è autorizzata ad assumere per finanziare contributi agli investimenti privati sarà limitata, per ogni anno di riferimento delle obbligazioni, dalle risorse disponibili generate dal risparmio pubblico e dalle entrate in capitale come previsto nell'allegata tabella B e comunque nella misura massima consentita dall'andamento degli accertamenti e degli impegni.
15. Sono approvati i prospetti per il consolidamento dei conti del bilancio regionale degli enti dipendenti, ai sensi degli articoli 78 e 78-bis della l.r. 34/1978.
16. E' approvato, ai sensi dell'articolo 8, comma 2bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 'Legge di stabilità 2012'), il prospetto recante gli impegni assunti alla data del 14 novembre 2011 per spese di investimento derivanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate e finanziate dall'indebitamento autorizzato entro il limite del 25 per cento, come da allegata tabella C.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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