Legge Regionale 7 novembre 2013 , n. 10

Disposizioni in materia di promozione e tutela della attività di panificazione

(BURL n. 46, suppl. del 11 Novembre 2013 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2013-11-07;10

Art. 3
(Esercizio della attività di panificazione)
1. L'apertura di un nuovo panificio, il trasferimento e la trasformazione di panifici già esistenti sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da inoltrarsi al comune competente per territorio, tramite lo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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