Legge Regionale 24 giugno 2015 , n. 17

Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità

(BURL n. 26, suppl. del 26 Giugno 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-06-24;17

Art. 25
(Interventi finanziabili)
1. Il Fondo regionale di cui all'articolo 24è ripartito in due quote.
2. La prima quota è destinata a finanziare i seguenti settori di intervento:
a) elargizioni a favore delle vittime dei reati di usura o di estorsione, a titolo di indennizzo dei danni subiti a causa e in conseguenza del reato;
b) interventi integrativi rispetto a quelli previsti dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura).
3. La seconda quota è destinata a finanziare i seguenti settori di intervento:
a) prestazioni di assistenza legale e consulenza professionale, anche psicologica, a favore delle vittime dei reati di usura o di estorsione;
b) contributi a favore dei consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, denominati 'confidi', di cui all'articolo 15, comma 2, lett. a), della legge 108/1996, delle associazioni e fondazioni di cui all'articolo 15, comma 4, della legge 108/1996 e delle associazioni e organizzazioni di assistenza e solidarietà a soggetti danneggiati da attività estorsive previste dal decreto del Ministro dell'Interno 24 ottobre 2007, n. 220 (Regolamento recante norme integrative ai regolamenti per l'iscrizione delle associazioni e organizzazioni previste dall'articolo 13, comma 2, della L. 23 febbraio 1999, n. 44 e dall'articolo 15, comma 4, della L. 7 marzo 1996, n. 108, in apposito elenco presso le prefetture).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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