Legge Regionale 24 giugno 2015 , n. 17

Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozione della cultura della legalità

(BURL n. 26, suppl. del 26 Giugno 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-06-24;17

Art. 27
(Finanziamenti integrativi della legge 7 marzo 1996, n. 108)
1. In riferimento all'articolo 25, comma 2, lettera b), la Regione finanzia i seguenti interventi:
a) integrazione delle anticipazioni sull'importo erogabile a titolo di mutuo concesse dal Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge 108/1996, fino alla concorrenza del cento per cento dell'importo stesso;
b) anticipazione, entro sette giorni dalla decisione di accoglimento da parte dei soggetti abilitati, quale prefinanziamento, di una somma non superiore al cinquanta per cento dell'importo erogabile a titolo di finanziamento richiesto a banche, istituti di credito e intermediari finanziari per la prevenzione del fenomeno dell'usura, quando ricorrano situazioni di urgenza specificamente documentate;
c) attività di prestazione di garanzia a copertura della parte del finanziamento non garantita a norma dell'articolo 15, comma 2, lettera a), e comma 6, della legge 108/1996.
2. Possono accedere agli interventi di cui al presente articolo i consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi, denominati 'confidi', operanti sul territorio regionale e che abbiano costituito i fondi speciali antiusura disciplinati dall'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge 108/1996 e le associazioni e le fondazioni, operanti sul territorio regionale e iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'articolo 15, comma 4, della legge 108/1996.
3. Gli enti destinatari hanno l'obbligo di devolvere le somme ricevute a favore dei soggetti e per le specifiche finalità indicati per ciascun tipo di intervento nel comma 1.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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