Legge Regionale 1 ottobre 2015 , n. 27

Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo

(BURL n. 40, suppl. del 02 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-01;27

Art. 3
(Valorizzazione del territorio lombardo e della sua attrattività)
1. La Regione, al fine di valorizzare il territorio e l'economia lombarda, riconosce il ruolo di tutte le eccellenze territoriali, culturali, artigianali, produttive dell'offerta turistica, favorendone la messa in rete e la promozione con un'immagine coordinata, volta anche all'identificazione con la destinazione 'Lombardia'.
2. La Giunta regionale individua modalità e strumenti affinché, in collaborazione con soggetti pubblici e privati, le eccellenze territoriali, culturali e di prodotto, di cui al comma 1, promuovano la destinazione 'Lombardia' in particolari e definiti ambiti e iniziative promozionali.
3. La Regione concorre a realizzare, con soggetti pubblici e privati, azioni per la creazione di prodotti turistici tematici, anche mediante lo sviluppo di filiere di prodotto.
4. Nei mercati esteri l'immagine coordinata della Lombardia ed i suoi prodotti di eccellenza che ne fungono da traino, sono di norma affiancati dalla indicazione 'Italia'.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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