Legge Regionale 5 ottobre 2015 , n. 31

Misure di efficientamento dei sistemi di illuminazione esterna con finalità di risparmio energetico e di riduzione dell'inquinamento luminoso

(BURL n. 41, suppl. del 09 Ottobre 2015 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2015-10-05;31

Art. 6
(Funzioni dei comuni)
1. I comuni approvano il DAIE, redatto secondo i contenuti di cui all'articolo 7, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 4, comma 2.
2. In conformità a quanto stabilito nel DAIE, i comuni:
a) determinano le misure e le azioni per assicurare il miglioramento delle prestazioni energetiche degli impianti di pubblica illuminazione esterna, con conseguente riduzione dell'inquinamento luminoso;
b) perseguono la proprietà pubblica degli esistenti impianti di pubblica illuminazione esterna di rispettiva competenza e, a tal fine, tenuto conto dei contratti in essere, quantificano le risorse economiche indicandone le modalità di reperimento, ovvero stabiliscono i criteri per conseguire la ricostituzione della integrale proprietà pubblica degli impianti stessi;
c) indicano i criteri di riferimento per regolare le concessioni per la realizzazione di nuovi impianti di pubblica illuminazione esterna, assicurando comunque la proprietà pubblica degli impianti stessi;
d) determinano le misure e le azioni per promuovere e incentivare l'utilizzo degli impianti di pubblica illuminazione esterna per la fornitura di servizi integrati mediante materiali e tecnologie complementari ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera o);
e) promuovono, ove già non prescritto ai sensi della normativa vigente, forme di gestione associata del servizio di pubblica illuminazione esterna, anche per garantirne la migliore economicità.
3. Spettano ai comuni, in relazione alle funzioni di rispettiva competenza, la vigilanza e il controllo sull'applicazione della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 4, comma 2. In caso di accertata inadempienza alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 2, 3, 4, 6 e 7, i comuni territorialmente competenti dispongono l'adeguamento degli apparecchi o degli impianti di illuminazione esterna, indicando anche il termine per l'adeguamento alle norme regionali inapplicate. Fino all'avvenuto adeguamento, gli apparecchi o gli impianti devono rimanere spenti o, in caso di possibile pregiudizio delle condizioni di sicurezza, devono essere utilizzati in modo da limitare al massimo il flusso luminoso.
4. Spettano ai comuni l'accertamento delle violazioni di cui al comma 3 e l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 10, secondo quanto previsto dagli articoli 26, 27 e 28 della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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