Legge Regionale 15 marzo 2016 , n. 4

Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua

(BURL n. 11, suppl. del 18 Marzo 2016 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2016-03-15;4

Art. 22
(Manutenzione effettuata da organizzazioni di volontariato di protezione civile)
1. Qualora gli interventi di manutenzione di cui agli articoli 19, 20 e 21 siano realizzati da associazioni di volontariato di protezione civile, è obbligatoria, in assenza di programmi di manutenzione adottati dagli enti competenti, la predisposizione di programmi attuativi annuali proposti dalle organizzazioni di volontariato e approvati dalle autorità idrauliche competenti sui corsi d'acqua interessati.
2. Al fine di ottenere massima uniformità d'azione e di efficacia dall'esecuzione degli interventi di manutenzione, nei programmi attuativi annuali di cui al comma 1 devono essere individuati le tipologie d'intervento, le modalità esecutive, il cronoprogramma dei lavori e la valutazione dei costi. In caso di impiego dei soggetti di volontariato di cui all'articolo 5 della legge regionale 22 maggio 2004, n. 16 (Testo unico delle disposizioni regionali in materia di protezione civile), per l'effettuazione degli interventi devono essere applicate le misure previste ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).(15)
3. Le autorità idrauliche competenti per i diversi corsi d'acqua provvedono, in corso di esecuzione, al controllo tecnico sul corretto svolgimento degli interventi.
4. Per gli oneri derivanti dall'attuazione delle attività di programmazione annuale di cui al comma 1 si fa riferimento agli stanziamenti da determinarsi annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), nell'ambito delle disponibilità di risorse della missione 11 'Soccorso civile' - programma 02 'Interventi a seguito di calamità naturali' - Titolo I 'Spese correnti' del bilancio regionale.
NOTE:
15. Il comma è stato modificato dall'art. 24, comma 1, lett. a) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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