Legge Regionale 26 novembre 2019 , n. 18

Misure di semplificazione e incentivazione per la rigenerazione urbana e territoriale, nonché per il recupero del patrimonio edilizio esistente. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio) e ad altre leggi regionali

(BURL n. 48, suppl. del 29 Novembre 2019 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2019-11-26;18

Art. 5
(Adeguamento alle disposizioni del d.p.r. 380/2001 in materia di edilizia. Modifiche e integrazioni alla l.r. 12/2005)
1. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)(4) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 12 dell'articolo 13 le parole 'denuncia di inizio attività' sono sostituite dalle seguenti: 'segnalazione certificata di inizio attività o di comunicazione di inizio lavori asseverata';
b) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:
'Art. 27 (Interventi edilizi)
1. Gli interventi edilizi sono definiti all'articolo 3 del d.p.r. 380/2001.';
c) l'articolo 28 è abrogato;
d) al comma 3 dell'articolo 32 le parole ', le denunce di inizio attività' sono soppresse;
e) l'articolo 33 è anteposto al Capo II del Titolo I della Parte II ed è sostituito dal seguente:
'Art. 33 (Regime giuridico degli interventi)
1. Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono assoggettati alle seguenti discipline:
a) attività edilizia libera, ovvero senza alcun titolo abilitativo, ai sensi dell'articolo 6 del d.p.r. 380/2001, incluse le opere soggette a preventiva comunicazione di avvio lavori, di cui alla lettera e bis) del comma 1 dello stesso articolo 6;
b) comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), per gli interventi non riconducibili all'attività edilizia libera, non realizzabili mediante segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e non assoggettati a permesso di costruire, secondo le procedure di cui agli articoli 6 bis e 23 bis, comma 3, del d.p.r. 380/2001;
c) segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), nei casi di cui all'articolo 22, commi 1, 2 e 2 bis, del d.p.r. 380/2001, nonché per le demolizioni non seguite da ricostruzione, secondo le procedure di cui all'articolo 19 della legge 241/1990 e all'articolo 23 bis, commi 1 e 2, del d.p.r. 380/2001;
d) segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) in alternativa al permesso di costruire, di cui all'articolo 42, nei casi di cui all'articolo 23, comma 01, del d.p.r. 380/2001, nonché per gli interventi di ampliamento;
e) permesso di costruire, nei casi di cui all'articolo 10, comma 1, del d.p.r. 380/2001, nonché in quelli di cui all'articolo 34;
f) permesso di costruire convenzionato ai sensi dell'articolo 28 bis del d.p.r. 380/2001, nei casi previsti all'articolo 14, comma 1 bis, e all'articolo 73 bis, comma 2, nonché in quelli stabiliti dal PGT, previa approvazione della convenzione da parte della Giunta comunale.

2. Per le opere pubbliche dei comuni, la deliberazione di approvazione del progetto esecutivo, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, equivale al permesso di costruire.';
f) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:
'Art. 34 (Interventi soggetti unicamente a permesso di costruire)
1. Sono assoggettati unicamente a permesso di costruire:
a) la realizzazione di nuovi fabbricati nelle aree destinate all'agricoltura, secondo quanto previsto dagli articoli 49 e 60;
b) gli interventi in deroga di cui agli articoli 40, 40 bis e 40 ter;
c) gli interventi edilizi finalizzati alla realizzazione o all'ampliamento di sale giochi, sale scommesse e sale bingo;
d) gli interventi di cui all'articolo 52, commi 3 bis e 3 ter.

2. Ai fini del rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui al comma 1, lettera c), il comune, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 36, provvede alla verifica del limite della distanza da luoghi sensibili previsto all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico).';
g) al secondo periodo del comma 7 bis dell'articolo 38 le parole 'denuncia di inizio attività' sono sostituite dalle seguenti: 'segnalazione certificata di inizio attività';
h) la rubrica del Capo III del Titolo I della Parte II è sostituita dalla seguente: 'Segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire';
i) l'articolo 41 è abrogato;
j) all'articolo 42 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: 'Disciplina della segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire';
2) ovunque nell'articolo ricorrano le parole 'denuncia di inizio attività' o 'denuncia', le stesse sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: 'segnalazione certificata di inizio attività' o dalla seguente: 'segnalazione';
3) al secondo periodo del comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', fatta comunque salva la possibilità di successiva indicazione prima dell'inizio dei lavori, anche congiuntamente alla comunicazione della data di inizio dei lavori di cui al comma 6.';
4) il comma 8 è sostituito dal seguente:
'8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, commi 3 e 4, del d.p.r. 380/2001, il dirigente o il responsabile comunale competente, ove entro il termine di trenta giorni previsto all'articolo 23, comma 1, del d.p.r. 380/2001 sia riscontrata l'assenza dei presupposti di conformità e di rispetto delle norme di cui al comma 1, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento; in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 6 bis, secondo periodo della legge 241/1990, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza; verifica inoltre la correttezza del calcolo del contributo di costruzione dovuto in relazione all'intervento.';
5) il comma 9 è abrogato;
6) al comma 10 le parole 'ai sensi del comma 9' sono sostituite dalle seguenti: 'ai sensi del comma 8' e le parole 'del competente ufficio comunale, ovvero, laddove costituito,' sono soppresse;
7) i commi 12 e 13 sono abrogati;
8) al comma 14 le parole 'al competente ufficio comunale, ovvero, laddove costituito,' sono soppresse;
k) ai commi 5 e 11 dell'articolo 44 le parole 'denuncia di inizio attività' sono sostituite dalle seguenti: 'segnalazione certificata di inizio attività';
l) all'alinea del comma 1 dell'articolo 46 le parole 'denunce di inizio attività' sono sostituite dalle seguenti: 'segnalazioni certificate di inizio attività';
m) al comma 7 dell'articolo 48 le parole 'denuncia di inizio attività' sono sostituite dalle seguenti: 'segnalazione certificata di inizio attività';
n) al comma 1 dell'articolo 49 le parole 'a norma dell'articolo 41' sono sostituite dalle seguenti: 'a norma dell'articolo 33, comma 1, lettere c) e d)';
o) il comma 10 dell'articolo 50 è sostituito dal seguente:
'10. La disciplina di cui al presente articolo si applica anche in relazione agli interventi, richiamati al comma 1, posti in essere sulla base di denuncia di inizio attività o di segnalazione certificata di inizio attività, intendendosi l'annullamento del permesso di costruire sostituito dalla declaratoria di insussistenza, al momento della presentazione della denuncia di inizio attività o della segnalazione certificata di inizio attività, dei presupposti per la formazione del titolo abilitativo.';
p) al comma 1 dell'articolo 52 le parole 'non mutano la qualificazione dell'intervento e' sono soppresse;
q) al comma 1 dell'articolo 53 sono aggiunte, in fine, le parole 'o dalla segnalazione certificata di inizio attività';
r) all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 58 bis, la lettera 'i' riferita ai 'parcheggi' è soppressa;
s) il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 62 è soppresso;
t) al comma 4 dell'articolo 63 dopo le parole 'ovvero di denunce di inizio attività' sono inserite le seguenti: 'o di segnalazioni certificate di inizio attività' e le parole ', anche per silenzio assenso' sono soppresse;
u) all'articolo 64 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 9, le parole 'La denuncia di inizio attività' sono sostituite dalle seguenti: 'La segnalazione certificata di inizio attività';
2) al comma 10, le parole ', anche per silenzio assenso' sono soppresse;
v) i commi 3 bis e 5 dell'articolo 97 sono abrogati;
w) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 103 sono apportate le seguenti modifiche:
1) dopo le parole 'dagli articoli' sono inserite le seguenti: '3 bis';
2) sono soppressi i seguenti numeri: '3' , '4', '5', '10', '22' e '23';
3) dopo il numero '14' sono aggiunte le seguenti parole: ', a esclusione del comma 1 bis';
4) dopo il numero '16' sono aggiunte le seguenti parole: ', a esclusione del comma 2 bis, 17, comma 4 bis';
5) dopo le parole '19, commi 2 e 3,' sono aggiunte le seguenti: '23 bis, comma 4,'.
2. All'articolo 17 del regolamento regionale 23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi per il rispetto del principio dell'invarianza idraulica ed idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della l.r. 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il Governo del Territorio))(5), è apportata la seguente modifica:
a) il quarto periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: "Per le opere pubbliche dei comuni il riferimento temporale di cui al primo periodo corrisponde alla data di avvio del procedimento di approvazione del progetto esecutivo, stante l'equivalenza degli effetti della deliberazione di approvazione del progetto esecutivo a quelli del permesso di costruire, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, della l.r. 12/2005.".
NOTE:
4. Si rinvia alla l.r. 11 marzo 2005, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
5. Si rinvia al r.r. 23 novembre 2017, n. 7, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi