Legge Regionale 21 maggio 2020 , n. 12

Modifiche alla legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 (Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica)

(BURL n. 22, suppl. del 25 Maggio 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-05-21;12

Art. 1
(Modifiche alla l.r. 9/2005)
1. Alla legge regionale 28 febbraio 2005, n. 9 (Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 1è così sostituito:
'1. La Regione riconosce la funzione del volontariato per la salvaguardia dell'ambiente e favorisce la partecipazione dei cittadini alla difesa del patrimonio naturale e paesistico e alla diffusione di una cultura attiva e di condotte improntate alla sostenibilità ambientale, integrandone l'attività nel quadro delle pubbliche funzioni come membri del servizio volontario di vigilanza ecologica, di seguito denominati guardie ecologiche volontarie, organizzato dagli enti di cui all'articolo 3, comma 3.' ;
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
'2. Il servizio volontario di vigilanza ecologica è istituito per favorire la formazione di una coscienza civica di rispetto e di interesse per la natura, la biodiversità e il territorio, per la loro tutela e per una gestione razionale e sostenibile delle risorse ambientali, improntate sui principi di precauzione e prevenzione richiamati dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).' ;
3) il comma 3 è abrogato;
b) dopo l'articolo 1è inserito il seguente:
'Art. 1 bis
(Funzioni e attività delle guardie ecologiche volontarie)
1. Il servizio di vigilanza ecologica è attuato principalmente attraverso le seguenti funzioni e attività, svolte dalle guardie ecologiche volontarie:
a) informazione sulle disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale nonché sui criteri, mezzi e comportamenti atti a realizzarla;
b) divulgazione di buone pratiche ambientali e condotte di rispetto e cura per i beni ambientali, anche nell'ottica di tutela della salute pubblica;
c) vigilanza sui fattori, sulle componenti ambientali e sull'ambiente unitariamente considerato, al fine di prevenire, segnalare o accertare, a norma della legge regionale 1 febbraio 2012, n. 1 (Riordino normativo in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti amministrativi, semplificazione amministrativa, potere sostitutivo e potestà sanzionatoria) e della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), fatti e comportamenti sanzionati dalla normativa in materia ambientale;
d) collaborazione con le autorità competenti per la raccolta di dati e informazioni relativi all'ambiente e per il monitoraggio ambientale;
e) collaborazione con le autorità competenti per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di emergenza o di disastri di carattere ecologico;
f) collaborazione con enti anche diversi da quelli di cui articolo 3, comma 3, o con associazioni, in materia di educazione ambientale e interazione con i cittadini attraverso un approccio educativo e divulgativo finalizzato a promuovere la sostenibilità ambientale.

2. Al fine di tutelare e conservare la biodiversità, le guardie ecologiche volontarie:
a) collaborano alle attività di promozione e realizzazione di interventi di conservazione, anche degli habitat naturali, e per la salvaguardia delle specie tutelate dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale;
b) collaborano alle attività di sensibilizzazione, informazione dei cittadini e vigilanza di siti importanti per specie o anche habitat a rischio di potenziale disturbo;
c) collaborano ad attività di sensibilizzazione e di realizzazione di interventi per il contenimento di specie esotiche invasive, sulla base delle normative nazionali e della relativa strategia regionale;
d) partecipano, sulla base di specifica formazione, al programma di monitoraggio delle specie e degli habitat di interesse comunitario.';
c) all'articolo 2 sono apportate le seguenti modifiche:
1) alla lettera a) del comma 1 le parole 'e maggiorenne' sono soppresse;
2) dopo la lettera d) del comma 1 è inserita la seguente:
'd bis) essere maggiorenne e avere massimo 70 anni alla data di iscrizione al corso di formazione;' ;
d) all'articolo 3 sono apportate le seguenti modifiche:
1) prima del comma 1è inserito il seguente:
'01. Il servizio volontario di vigilanza ecologica è:
a) organizzato con criteri unitari per l'intero territorio regionale;
b) svolto da guardie ecologiche volontarie operanti presso gli enti organizzatori di cui al comma 3;
c) prestato in forma personale e gratuita, salvo il rimborso delle spese autorizzate e non dà luogo alla costituzione di rapporto di lavoro.';
2) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
'a) esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento del servizio volontario di vigilanza ecologica e ne individua e aggiorna, tramite decreto del Presidente della Giunta regionale, gli ambiti normativi di competenza, anche con riferimento ad eventuali norme contenute in regolamenti di parchi regionali, province, Città metropolitana di Milano, comunità montane e comuni capoluogo di provincia; resta fermo, ai fini dell'attribuzione delle funzioni di vigilanza ittico-venatoria, quanto prescritto dall'articolo 148, commi 2 e 3, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e dall'articolo 48, comma 5, della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria);';
3) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
'b) emana direttive per l'organizzazione programmatica uniforme, tenuto conto delle specificità dei territori, dei corsi di formazione delle aspiranti guardie ecologiche volontarie, oltre a promuovere periodicamente i corsi di aggiornamento e specialistici dei volontari, dei responsabili locali e dei coordinatori del servizio volontario di vigilanza ecologica aventi ad oggetto, tra l'altro, il riconoscimento di situazioni di potenziale rischio ambientale e la gestione di condizioni che comportano particolare tensione;';
4) la lettera d) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
'd) cura la redazione di pubblicazioni specialistiche e di materiale divulgativo a supporto del servizio volontario di vigilanza ecologica e della formazione delle aspiranti guardie ecologiche volontarie;';
5) la lettera e) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
'e) rilascia agli enti organizzatori di cui al comma 3 i distintivi delle guardie ecologiche volontarie e definisce le caratteristiche dei tesserini di riconoscimento, dei capi di abbigliamento, delle dotazioni individuali di servizio e dei segni distintivi ammessi, nonché la loro corretta apposizione sull'abbigliamento e sugli automezzi in dotazione, secondo quanto stabilito al comma 01, lettera a);';
6) dopo la lettera e) del comma 1 è inserita la seguente:
'e bis) definisce una modulistica unica sul territorio regionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 6, lettera a);';
7) alla lettera g) del comma 1, dopo le parole 'guardie ecologiche volontarie di cui al comma 3' sono aggiunte le seguenti: ', nonché delle relazioni, degli elenchi delle spese necessarie e dei rendiconti dei finanziamenti dell'anno precedente, trasmessi annualmente dagli stessi in base a uno schema unitario di rendicontazione fornito da Regione Lombardia.';
8) dopo la lettera g) del comma 1 è aggiunta la seguente:
'g bis) può disciplinare aspetti inerenti al funzionamento generale del servizio idonei a favorire l'unitarietà di cui al comma 01, lettera a).';
9) all'alinea del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
'e la Città metropolitana di Milano';
10) alla lettera a) del comma 2, le parole 'nell'intero territorio provinciale' sono sostituite dalle seguenti: 'nell'intero territorio provinciale e metropolitano';
11) il comma 3 è sostituito dal seguente:
'3. L'organizzazione delle guardie ecologiche volontarie è affidata:
a) agli enti gestori dei parchi regionali nel territorio di competenza;
b) alle comunità montane e ai comuni capoluogo di provincia e di città metropolitana, ad esclusione del territorio di cui alla lettera a);
c) ai comuni associati nelle forme disciplinate dalla legislazione vigente, preferibilmente in aree omogenee, in particolare caratterizzate dalla presenza di riserve e monumenti naturali regionali, parchi locali di interesse sovracomunale e reti ecologiche, ad esclusione del territorio di cui alle lettere a) e b);
d) alle province e alla Città metropolitana di Milano, nel rimanente territorio.';
12) il comma 4 è sostituito dal seguente:
'4. I comuni di cui al comma 3, lettera c), definiscono le modalità di gestione del servizio e, in particolare, individuano l'amministrazione comunale referente, ove la forma associativa non abbia personalità giuridica, e le modalità di nomina del responsabile del servizio.';
13) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
'4 bis. Anche al fine di migliorare il livello e la qualità del servizio, sono ammessi, anche con lo strumento delle convenzioni, accordi tra enti organizzatori. È inoltre ammesso il ricorso a convenzioni con università e istituti di ricerca per garantire il raggiungimento delle progettualità definite dall'ente.';
e) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente:
'Compiti e attività degli enti organizzatori';
2) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
'a) organizzano i corsi di formazione delle aspiranti guardie ecologiche volontarie e, periodicamente, i corsi di aggiornamento e specialistici delle guardie ecologiche in servizio in relazione all'attività da svolgere e alla conformazione del territorio, sulla base delle direttive regionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);';
3) dopo la lettera a) del comma 1 sono inserite le seguenti:
'a bis) definiscono i requisiti fisici delle guardie ecologiche volontarie;
a ter) attuano le previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), secondo la disciplina applicabile al volontariato di cui alla presente legge;';
4) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
'b) conferiscono gli incarichi alle aspiranti guardie ecologiche volontarie e alle guardie ecologiche onorarie di cui all'articolo 11, rilasciano i tesserini di riconoscimento e consegnano alle guardie ecologiche volontarie i distintivi rilasciati dalla Regione;';
5) la lettera c) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
'c) nominano il responsabile del servizio volontario di vigilanza ecologica, che di norma non può coincidere con il direttore dell'ente organizzatore, e, sentito il suo parere, possono individuare uno o più coordinatori con funzioni di supporto organizzativo in base alle disponibilità manifestate dalle guardie ecologiche volontarie in servizio presso l'ente organizzatore o, in mancanza, d'ufficio;';
6) ai numeri 3) e 4) della lettera d) del comma 1, le parole 'al 30 giugno e' sono soppresse;
7) dopo la lettera e) del comma 1 sono aggiunte le seguenti:
'e bis) trasmettono alla Regione, a fini informativi, copia del vigente regolamento di servizio, ove approvato;
e ter) inviano, su richiesta dei comuni, report sintetico delle attività svolte dalle guardie ecologiche volontarie nell'ambito territoriale di riferimento del comune richiedente, fatto salvo il rispetto della disciplina vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali.';
8) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
'a) convoca periodicamente le guardie ecologiche, fornendo ad esse tutti gli elementi conoscitivi sulla normativa, sugli atti amministrativi e sulla relativa corretta applicazione, nonché sui programmi, piani e iniziative che interessano le attività da svolgere nel territorio di competenza;';
9) la lettera b) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
'b) predispone settimanalmente gli ordini di servizio giornalieri, indicando specificatamente le zone in cui tale servizio deve essere espletato, nonché le modalità e la durata, comunque non superiore alle otto ore giornaliere, e contemperando la disponibilità delle guardie con le esigenze del servizio;';
10) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
'c) cura l'approvvigionamento, la distribuzione e l'efficienza delle dotazioni individuali di servizio e assicura l'osservanza della normativa statale e delle indicazioni regionali in materia di abbigliamento, segni distintivi e dotazioni individuali di servizio;';
11) dopo la lettera c) del comma 2 è inserita la seguente:
'c bis) vigila sul corretto uso e sulla manutenzione dei beni destinati al servizio;';
12) la lettera e) del comma 2 è soppressa;
13) alla lettera f) del comma 2 le parole 'e dei tesserini personali' sono sostituite dalle seguenti: 'e cura il rilascio dei tesserini di riconoscimento';
14) alla lettera g) del comma 2 la parola 'marzo' è sostituita dalla seguente: 'febbraio';
15) la lettera h) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
'h) predispone programmi di rilevamento a mbientale riservati alle guardie ecologiche volontarie in possesso di una specifica competenza comprovata da idonea certificazione; l'attività di rilevamento ambientale può essere esplicata, previi accordi con gli enti competenti, sull'intero territorio regionale;';
16) dopo la lettera h) del comma 2 è aggiunta la seguente:
'h bis) garantisce un costante interscambio di informazioni operative e organizzative con il coordinatore o con i coordinatori delle guardie ecologiche volontarie.';
17) al comma 3 la parola 'regolarmente' è sostituita dalle seguenti: 'almeno su base semestrale';
18) al comma 3 dopo le parole 'per ogni visita' la parola 'e' è sostituita dalle seguenti: ', sulla base di ciascuno dei quali l'ente organizzatore redige' e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', da presentare alla Giunta regionale e alla provincia territorialmente competente.' ;
19) il comma 4 è abrogato;
f) dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
'Art. 4 bis
(Consulta regionale del servizio volontario di vigilanza ecologica)
1. È istituita, senza oneri a carico del bilancio regionale, la Consulta regionale del servizio volontario di vigilanza ecologica quale organismo di confronto tra la Regione e gli enti organizzatori di cui all'articolo 3, comma 3, sulle tematiche riguardanti il servizio volontario di vigilanza ecologica.
2. La Consulta è convocata e presieduta dall'assessore regionale competente in materia o suo delegato ed è composta dai responsabili del servizio di cui all'articolo 4, comma 2, o loro delegato, e dal dirigente della struttura organizzativa regionale competente, con funzioni di segretario della Consulta.
3. Alle riunioni della Consulta possono essere invitati a partecipare anche i coordinatori delle guardie ecologiche volontarie, ove istituiti.
4. La Consulta si riunisce almeno una volta l'anno e può operare tramite gruppi di lavoro. Il segretario della Consulta provvede alla redazione dei verbali delle sedute.
Art. 4 ter
(Giornata delle guardie ecologiche volontarie)
1. È istituita la giornata delle guardie ecologiche volontarie, al fine di promuovere il servizio volontario di vigilanza ecologica e rafforzare la collaborazione e la condivisione di intenti tra i volontari.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, in collaborazione con uno o più degli enti di cui all'articolo 3, comma 3, organizza ogni anno un'apposita manifestazione.
3. Ogni anno la Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce la data della manifestazione di cui al comma 2 e ne definisce gli aspetti organizzativi.' ;
g) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modifiche:
1) all'alinea del comma 1, le parole 'decreto del Presidente della Giunta regionale' sono sostituite dalle seguenti: 'decreto del direttore della competente direzione generale';
2) la lettera f) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
'f) due funzionari del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, di cui un membro effettivo ed uno supplente.';
3) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
'3 bis. La nomina dei componenti di cui alle lettere d) e f) del comma 1 è effettuata previo accordo con i competenti organi statali.
3 ter. La commissione regionale di cui al presente articolo resta in carica per cinque anni dalla nomina. Fino alla nomina della nuova commissione continua a operare quella di cui al precedente periodo.';
4) il comma 4 è sostituito dal seguente:
'4. Ai componenti della commissione spetta, nel rispetto della normativa vigente, un gettone di presenza, nonché l'eventuale rimborso delle spese nella misura stabilita dal provvedimento di cui all'articolo 18, comma 2, della legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale).';
h) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 1è sostituito dal seguente:
'1. L'ente organizzatore di cui all'articolo 3, comma 3, conferisce l'incarico di guardia ecologica volontaria ai volontari nominati guardie giurate. Il decreto di incarico individua l'ambito territoriale di competenza e indica le disposizioni normative che individuano gli ambiti di competenza del potere di accertamento in conformità a quanto previsto dal decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a). Gli ambiti di competenza del potere di accertamento non possono essere inferiori a quanto previsto dal decreto del Presidente della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a). Il potere di accertamento può essere esteso agli ambiti individuati dai regolamenti adottati dagli enti di cui all'articolo 3, comma 3, previe intese con gli enti stessi.';
2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
'2. La guardia ecologica volontaria è ammessa all'esercizio delle funzioni e attività, di cui all'articolo 1 bis, con il decreto d'incarico di cui al comma 1, a seguito del perfezionamento delle procedure previste all'articolo 250 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza), ivi compreso il relativo giuramento. L'ente organizzatore definisce le modalità concrete di conferimento dell'incarico.' ;
3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
'3 bis. La guardia ecologica di primo incarico effettua le prime ottantaquattro ore di servizio in affiancamento ad almeno una guardia ecologica che abbia svolto un minimo di due anni continuativi di servizio. In caso di indisponibilità di guardie ecologiche aventi i requisiti di cui al primo periodo, l'ente organizzatore garantisce l'affiancamento con guardie ecologiche volontarie che prestano servizio presso altri enti organizzatori o con personale idoneo dello stesso ente.' ;
i) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
'a) assicurare almeno centosessantotto ore di servizio annue dando comunicazione della disponibilità di giornate e di orari, salvo deroghe motivate e temporanee concordate con il responsabile di servizio;' ;
2) alla lettera d) del comma 1, dopo la parola 'completo' sono inserite le seguenti: 'secondo la modulistica di cui all'articolo 10, comma 6, lettera a);';
3) alla lettera e) del comma 1, le parole 'tesserino personale' sono sostituite dalle seguenti: 'tesserino di riconoscimento';
4) dopo la lettera e) del comma 1 sono inserite le seguenti:
'e bis) attenersi alle disposizioni del responsabile del servizio relativamente ad abbigliamento, segni distintivi e uso di dotazioni individuali di servizio;
e ter) partecipare alle attività di aggiornamento e specialistiche da organizzarsi periodicamente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), e alle riunioni di servizio;
e quater) operare, nei rapporti con i cittadini, con spirito di servizio, correttezza, cortesia e disponibilità;';
5) la lettera f) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
'f) prestare diligenza nella custodia e nell'uso dei mezzi e delle attrezzature in dotazione.' ;
j) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:
'Art. 9
(Sospensione e cessazione dall'incarico)
1. L'incarico di guardia ecologica volontaria, di cui all'articolo 7, può essere sospeso, da un minimo di quindici a un massimo di sessanta giorni, o revocato, secondo la disciplina stabilita dall'ente organizzatore di cui all'articolo 3, comma 3, e in base alla procedura di cui al comma 3 del presente articolo, in caso di accertamento di irregolarità, nello svolgimento dei compiti assegnati, imputabili al comportamento delle guardie ecologiche volontarie, tenendo conto della gravità o anche della eventuale reiterazione delle irregolarità accertate. Per la sospensione e la revoca dell'incarico di cui all'articolo 7 è competente l'ente organizzatore.
2. L'incarico di guardia ecologica volontaria è revocato dall'ente organizzatore, secondo la disciplina di cui al comma 1, al venir meno di uno o più requisiti di cui all'articolo 2.
3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2:
a) entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza del fatto, il responsabile del servizio notifica la contestazione motivata alla guardia ecologica e, per conoscenza, al prefetto competente per territorio;
b) la guardia può presentare controdeduzioni entro quindici giorni dalla notifica; qualora non pervengano controdeduzioni o non siano adeguate a superare la contestazione notificata, l'ente organizzatore dispone la sospensione o la revoca;
c) il procedimento garantisce il rispetto del principio del contraddittorio e deve concludersi entro centoventi giorni dalla notifica;
d) dall'avvio del procedimento di revoca e fino alla relativa conclusione, la guardia ecologica è, in via cautelare, sospesa dall'incarico;
e) i provvedimenti di sospensione o di revoca sono immediatamente comunicati, oltre che al soggetto interessato, al prefetto competente.

4. Le guardie ecologiche possono permanere in servizio in base alle condizioni fisiche e alla tipologia delle mansioni assegnate, secondo quanto stabilito dall'ente organizzatore, non oltre gli ottantacinque anni di età; al compimento dell'ottantacinquesimo anno di età le guardie ecologiche ancora in servizio decadono, in ogni caso, dall'incarico.
5. Se per motivi personali documentati o per causa di forza maggiore la guardia ecologica sia impossibilitata a svolgere almeno le centosessantotto ore annuali di servizio, previste dall'articolo 8, può chiedere preventivamente al responsabile di servizio la sospensione volontaria fino a dodici mesi. Oltre tale periodo di sospensione l'ente organizzatore può valutare sulla revoca dell'incarico.
6. In tutti i casi di sospensione, revoca o cessazione per qualsiasi altra causa dall'incarico, la guardia ecologica volontaria restituisce all'ente organizzatore il tesserino, il distintivo e, se in dotazione, gli altri mezzi e attrezzature personali.';
k) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente:
'Cooperazione con i servizi di polizia locale, idraulica, forestale, ARPA Lombardia e con il Servizio nazionale della Protezione civile';
2) all'alinea del comma 1, le parole 'di cui alla legge regionale 14 aprile 2003, n. 4 (Riordino e riforma della disciplina regionale in materia di polizia locale e sicurezza urbana)' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui alla legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana), e con il personale degli enti di gestione dei parchi che svolge funzioni di polizia amministrativa locale';
3) alla lettera a) del comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
', nonché dell'articolo 5 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 (Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico generale - Collegato ordinamentale) e dell'articolo 12 della legge regionale 15 marzo 2016, n. 4 (Revisione della normativa regionale in materia di difesa del suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi d'acqua);';
4) l'alinea del comma 4 è sostituito dal seguente:
'4. II servizio volontario di vigilanza ecologica coopera con il Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri nell'espletamento delle funzioni di vigilanza e controllo concernenti:';
5) alla lettera a) del comma 4, dopo le parole 'agro-silvo-pastorale' la congiunzione 'e' è sostituita da una virgola;
6) la lettera c) del comma 4 è sostituita dalla seguente:
'c) la porzione lombarda del Parco nazionale dello Stelvio, previa intesa tra l'ente organizzatore del servizio territorialmente competente e la direzione del Parco ai sensi della legge regionale 22 dicembre 2015, n. 39 (Recepimento dell'intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116).';
7) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
'4 bis. II servizio volontario di vigilanza ecologica può cooperare con i componenti del Servizio nazionale della Protezione civile, oltre che nei casi di cui all'articolo 1 bis, comma 1, lettera e), e all'articolo 4, comma 1, lettera e), nelle attività di prevenzione degli incendi boschivi.';
8) al primo periodo del comma 5, la parola 'corpi' è sostituita dalla seguente: 'comandi';
9) al secondo periodo del comma 5, dopo le parole 'Le province' sono inserite le seguenti: ', la Città metropolitana di Milano e gli altri enti territoriali';
10) al comma 5, dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente:
'Le province possono, inoltre, attivarsi per valutare, sviluppare e coordinare collaborazioni tra Protezione civile e guardie ecologiche volontarie, limitatamente all'erogazione di servizi o per l'attuazione di compiti adeguati e coerenti alla formazione delle stesse, su esplicita richiesta della Protezione civile.';
11) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
'5 bis. Gli enti organizzatori di ciascun territorio provinciale o metropolitano possono individuare congiuntamente e in via preventiva tra i rispettivi responsabili di servizio un referente, che assicuri, d'intesa con gli stessi enti organizzatori, il coordinamento dei servizi volontari di vigilanza ecologica del territorio, per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in casi di emergenza o disastri di carattere ecologico di cui agli articoli 1 bis, comma 1, lettera e), e 4, comma 1, lettera e).';
12) il comma 7 è abrogato;
l) all'articolo 11 sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 1è sostituito dal seguente:
'1. Le guardie ecologiche volontarie che hanno svolto il servizio di vigilanza ecologica continuativamente per la durata di almeno dieci anni possono rinunciare a svolgere il servizio e richiedere all'ente presso il quale prestano servizio la nomina a guardia ecologica onoraria, al fine di limitare la propria attività a quanto previsto al comma 3.';
2) l'alinea del comma 3 è sostituito dal seguente:
'3. Le guardie ecologiche onorarie offrono la propria disponibilità all'ente organizzatore, presso il quale collaborano, a supporto in attività di:';
3) al comma 3, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
'b bis) divulgazione di pratiche inerenti alla sostenibilità ambientale.';
4) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
'4 bis. Le guardie ecologiche onorarie cessano di prestare la loro collaborazione al compimento degli ottantacinque anni di età, fatto salvo quanto previsto all'articolo 9, comma 4.
4 ter. Non possono essere riconosciuti guardie ecologiche volontarie onorarie coloro che, nel corso della loro esperienza, abbiano subito più di una sospensione dal servizio per determinazioni disciplinari previste all'articolo 9 e coloro cui sia stato revocato l'incarico da parte di uno qualsiasi degli enti organizzatori del sistema regionale.';
m) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
'Art. 11 bis
(Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale valuta l'attuazione della disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica volto a sensibilizzare al rispetto per la natura, per la biodiversità e per il territorio anche in area urbana. A tal fine, con cadenza biennale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta e descrive:
a) la distribuzione quantitativa delle guardie ecologiche volontarie sul territorio regionale e le variazioni intervenute nel biennio, anche con riferimento alle loro caratteristiche di età, genere e istruzione, distinguendo per tipologia di enti organizzatori e per territorio;
b) le attività di formazione, aggiornamento e specialistiche fruite dalle guardie ecologiche volontarie e le azioni da loro svolte a tutela dell'ambiente e della biodiversità, anche nell'ambito della Rete ecologica Natura 2000;
c) le principali questioni emerse nella Consulta regionale del servizio di vigilanza ecologica nel periodo di osservazione e le attività a cui hanno dato luogo;
d) le modalità organizzative del servizio di vigilanza ecologica adottate dagli enti nonché le dotazioni strumentali disponibili, segnalando ricorrenze, differenze e risultati, per individuare le migliori pratiche in uso con le condizioni che le abilitano ovvero le criticità incontrate con le possibili modalità per superarle;
e) la destinazione e l'utilizzo delle risorse stanziate nel biennio a finanziamento dei programmi annuali del servizio volontario di vigilanza ecologica, l'entità e la distribuzione della spesa per la copertura assicurativa delle guardie ecologiche volontarie e per gli interventi finanziati in quota alla Regione.

2. Gli enti organizzatori, coinvolti nell'attuazione della legge, forniscono alla Regione dati e informazioni idonei a rispondere ai quesiti del comma 1.
3. La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni elaborate per le attività valutative previste dalla legge. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal regolamento generale e la rende pubblica unitamente agli eventuali documenti che ne concludono l'esame.';
n) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
'Art. 12
(Finanziamenti)
1. Per lo svolgimento del servizio volontario di vigilanza ecologica sono erogati contributi regionali entro i limiti delle spese autorizzate per i singoli esercizi finanziari secondo criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, tenuto conto del numero di guardie ecologiche volontarie in servizio presso ciascun ente organizzatore, nonché di indicatori che comprovino lo loro effettiva attività.
2. Entro l'ultimo giorno del mese di febbraio di ogni anno gli enti organizzatori delle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 3, comma 3, presentano alla Giunta regionale un dettagliato elenco di tutte le spese necessarie e connesse con le attività programmate nell'anno, nonché il rendiconto dei finanziamenti dell'anno precedente.
3. Nei successivi sessanta giorni il dirigente della competente struttura regionale approva il riparto dei contributi complessivi per gli enti organizzatori delle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 3, comma 3, fatta salva un'eventuale quota di risorse riservata alla Regione, stabilita con deliberazione della Giunta regionale, da destinare agli interventi di competenza, relativi a:
a) corsi di aggiornamento e specialistici delle guardie ecologiche e dei responsabili del servizio volontario di vigilanza ecologica;
b) redazione, stampa e acquisto di pubblicazioni specialistiche, nonché di materiale divulgativo a supporto dell'attività delle guardie ecologiche;
c) acquisto dei distintivi delle guardie ecologiche volontarie.';
o) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
'Art. 13
(Norma finanziaria)
1. Alle spese per la copertura assicurativa garantita alle guardie ecologiche volontarie e alle guardie ecologiche onorarie di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), si provvede nell'ambito delle risorse complessivamente destinate alle coperture assicurative regionali e stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 11 'Altri servizi generali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione del bilancio 2020 -2022.
2. Alle spese per l'organizzazione della manifestazione di cui all'articolo 4 ter, previste in euro 30.000,00 per ciascun anno del triennio 2020-2022 si provvede con le risorse appositamente stanziate alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 02 'Tutela, valorizzazione e recupero ambientale' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio 2020-2022.
3. Alle spese relative alla commissione regionale d'esame di cui all'articolo 5, comma 4, si provvede per euro 5.000,00 annui con le risorse stanziate alla missione 01 'Servizi istituzionali, generali e di gestione', programma 01 'Organi istituzionali' - Titolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione del bilancio 2020-2022.
4. Ai finanziamenti di natura corrente previsti all'articolo 12 per lo svolgimento del servizio volontario di vigilanza ecologica, previsti in euro 370.000,00 per ciascun anno del triennio 2020-2022, si provvede con le risorse stanziate alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 05 'Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione', T itolo 1 'Spese correnti' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2020-2022.
5. Ai finanziamenti in conto capitale previsti all'articolo 12 per lo svolgimento del servizio volontario di vigilanza ecologica previsti in euro 150.000,00 per ciascun anno del triennio 2020-2022 con le risorse stanziate alla missione 09 'Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente', programma 05 'Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione' - Titolo 2 'Spese in conto capitale' dello stato di previsione delle spese del bilancio regionale 2020-2022.
6. Le spese di cui al comma 1 sono determinate con la legge di approvazione di bilancio dei singoli esercizi finanziari, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).';
p) l'articolo 14 è abrogato.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 28 febbraio 2005, n. 9, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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