Legge Regionale 27 novembre 2020 , n. 22

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2020

(BURL n. 49, suppl. del 30 Novembre 2020 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2020-11-27 ;22

Art. 16
(Disposizioni in merito alla designazione e nomina del componente del collegio consultivo tecnico di cui all’articolo 6 del d.l. 76/2020)
1. Per le opere di interesse regionale o locale con importo dei lavori superiore a 20 milioni di euro, la Giunta regionale, con deliberazione da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità per la designazione e la nomina da parte della Regione, rispettivamente, del presidente del collegio consultivo tecnico costituito ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e del terzo componente del collegio consultivo tecnico costituito ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del medesimo d.l. 76/2020 convertito dalla l. 120/2020, nel rispetto dei requisiti di esperienza e qualificazione professionale previsti dalla citata normativa statale.
2. Per le opere di interesse regionale o locale con importo dei lavori pari o inferiore a 20 milioni di euro la designazione del presidente del collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 6, commi 2 e 4, del d.l. 76/2020 convertito dalla l. 120/2020 e la nomina del terzo componente del collegio consultivo tecnico di cui all'articolo 6, comma 5, del medesimo d.l. 76/2020 convertito dalla l. 120/2020, sono attribuite alla provincia territorialmente competente. Se l'opera ha estensione interprovinciale la competenza è attribuita alla provincia sul cui territorio l'opera presenta l'estensione territoriale prevalente.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle opere di interesse della Città metropolitana per le quali resta ferma la competenza attribuita alla stessa Città metropolitana dai commi 2 e 5 del citato articolo 6 del d.l. 76/2020 convertito dalla l. 120/2020. Se l'opera si estende sul territorio della Città metropolitana e di una o più province si applica quanto previsto all'ultimo periodo del comma 1 bis.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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