Legge Regionale 25 maggio 2021 , n. 8

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2021

(BURL n. 21 suppl del 28 Maggio 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-05-25;8

Art. 10
1. All'articolo 22 della legge regionale 29 aprile 1980, n. 44 (Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali)(10) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo e al secondo periodo del terzo comma (attualmente numerato come comma 2 bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ', fatto salvo quanto previsto, per i canoni di concessione delle acque minerali, dal terzo periodo del presente comma.';
b) al terzo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: 'Le somme di cui al presente comma, derivanti dai proventi dei canoni di concessione delle acque minerali, sono, altresì, destinate, in misura non superiore al 40 per cento del relativo introito annuale, al finanziamento di spese correnti per attività finalizzate al conseguimento degli obiettivi di cui ai precedenti periodi o anche per attività correlate alla realizzazione degli investimenti rispondenti agli stessi obiettivi di tutela, riqualificazione e difesa dei corpi idrici e delle risorse idrominerali e di compensazione ambientale.' .
2. Le modifiche dell'articolo 22 della l.r. 44/1980, di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano alle somme introitate a partire dal 1° gennaio 2022.
NOTE:
10. Si rinvia alla l.r. 29 aprile 1980, n. 44, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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