Legge Regionale 13 dicembre 2022 , n. 28

Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2022

(BURL n. 50, suppl. del 16 Dicembre 2022 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2022-12-13;28

Art. 3
(Modifiche agli articoli 7 quinquies, 7 sexies, 9 bis e 9 ter della l.r. 29/2006 e introduzione dell’articolo 7 sexies 1 nella l.r. 29/2006)
1. Alla legge regionale 15 dicembre 2006, n. 29 (Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali)(3) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 dell'articolo 7 quinquies è sostituito dal seguente:
'3. L'esito della votazione del quesito referendario si intende favorevole quando, in ciascuno dei comuni interessati, partecipa almeno il 25 per cento degli aventi diritto al voto e il voto favorevole ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.';
b) al comma 2 dell'articolo 7 sexies, le parole 'ne riporta gli esiti' sono sostituite dalle seguenti: 'il raggiungimento del quorum di partecipazione del 25 per cento degli aventi diritto al voto di cui all'articolo 7 quinquies, comma 3, e di non rientrare nel divieto di ripresentazione della richiesta di cui all'articolo 7 sexies 1, riporta gli esiti della consultazione referendaria';
c) dopo l'articolo 7 sexies è inserito il seguente:
'Art. 7 sexies 1
(Divieto di ripresentazione della richiesta al Presidente della Giunta regionale)
1. La richiesta di iniziativa legislativa di cui all'articolo 7 sexies per l'istituzione di nuovi comuni, per il mutamento delle circoscrizioni e delle denominazioni di quelli esistenti, già attivata secondo le procedure e le modalità di cui agli articoli da 7 bis a 7 sexies, che abbia avuto esito negativo non può essere ripresentata dagli stessi comuni per un periodo di sette anni dalla data di svolgimento del referendum consultivo di cui agli articoli 7 quater o 9 ter.';
d) il comma 2 dell'articolo 9 bis è sostituito dai seguenti:
'2. Le spese per i referendum consultivi comunali effettuati ai sensi dell'articolo 7 quater sono, altresì, rimborsate dalla Regione, nei limiti di spesa di cui al comma 1, secondo criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale e alle condizioni di cui ai commi 2 bis e 2 ter, ove ricorra uno dei seguenti casi:
a) l'esito della consultazione referendaria comunale di cui al presente comma non sia favorevole secondo i criteri di valutazione dei risultati di cui all'articolo 9 ter, commi 5 e 6;
b) il Presidente della Giunta regionale non dia corso alla richiesta comunale di avvio di cui all'articolo 7 sexies, ai sensi dell'articolo 7 septies, comma 1.


2 bis. Il rimborso delle spese referendarie di cui al comma 2 è ammesso, previa verifica positiva in ordine alla sussistenza dei requisiti formali effettuata dalla Giunta regionale, in base ad apposita attestazione:
a) presentata dai sindaci dei comuni interessati entro sessanta giorni dalla data di svolgimento del referendum consultivo comunale, nei casi di cui alla lettera a) del comma 2 del presente articolo;
b) contenuta nelle deliberazioni dei consigli comunali di richiesta di promozione della procedura di cui all'articolo 7 sexies, nei casi di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo.


2 ter. L'attestazione di cui al comma 2 bis:
a) è presentata al Presidente della Regione, unitamente alla richiesta di rimborso delle spese;
b) attesta la regolarità del confronto preliminare, ove prescritto, e l'effettuazione del referendum di cui al comma 2 secondo le norme dello statuto e del regolamento di partecipazione, fermo restando quanto previsto agli articoli 7 quater e 7 quinquies, commi 1 e 2, e nel rispetto dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione;
c) riporta gli esiti della consultazione e indica l'eventuale sussistenza di contenzioso sulla regolarità delle operazioni referendarie o anche sui risultati della votazione, con allegazione dei verbali di proclamazione degli stessi risultati.


2 quater. L'esito della verifica, da parte della Giunta regionale, sulla sussistenza dei requisiti formali ai fini del rimborso delle spese referendarie comunali, di cui al comma 2 bis, è pubblicato nel BURL.

2 quinquies. Il mancato raggiungimento del quorum di partecipazione del 25 per cento degli aventi diritto al voto, di cui all'articolo 7 quinquies, comma 3, non preclude, di per sé, il rimborso delle spese sostenute per il referendum consultivo comunale.';
e) il comma 6 dell'articolo 9 ter è sostituito dal seguente:
'6. L'esito della votazione del quesito referendario si intende favorevole quando, in ciascuno dei comuni interessati, partecipa almeno il 25 per cento degli aventi diritto al voto e il voto favorevole ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.'.
2. Le disposizioni della l.r. 29/2006, come modificata dal comma 1 del presente articolo, non si applicano alle richieste che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già state deliberate dai consigli comunali interessati ai sensi dell'articolo 7 sexies della stessa l.r. 29/2006. Il rimborso delle spese referendarie riferite alle richieste di cui al precedente periodo resta regolato ai sensi dell'articolo 9 bis della l.r. 29/2006 nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente comma.
NOTE:
3. Si rinvia alla l.r. 15 dicembre 2006, n. 29, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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