REGOLAMENTO REGIONALE 2 aprile 2001 , N. 2

Regolamento di istituzione del Registro delle persone giuridiche private ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361

(BURL n. 14, 1º suppl. ord. del 06 Aprile 2001 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2001-04-02;2

Art. 2.
Contenuto del registro.
1. Nel Registro devono essere indicati:
a) la data dell’atto costitutivo;
b) la denominazione;
c) lo scopo sociale;
d) il patrimonio;
e) la durata (se stabilita dallo statuto o dall’atto costitutivo);
f) la sede della persona giuridica;
g) cognome, nome e codice fiscale degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza.
2. Nel Registro devono altresì essere iscritte:
a) le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto;
b) il trasferimento della sede e l’istituzione di sedi secondarie;
c) la sostituzione degli amministratori, con indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza;
d) le deliberazioni di scioglimento;
e) i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l’estinzione;
f) cognome e nome dei liquidatori;
g) ogni altro atto o fatto la cui iscrizione sia espressamente prevista da norme di legge o regolamento.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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