Regolamento Regionale 24 marzo 2006 , N. 4

Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-24;4

Art. 8
(Prevenzione dell’inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio)
1. Le superfici scolanti di cui all’articolo 3 devono essere mantenute in condizioni di pulizia ta-li da limitare l’inquinamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio.
2. Nel caso di versamenti accidentali, la pulizia delle superfici interessate dovrà essere eseguita immediatamente, a secco o con idonei materiali inerti assorbenti qualora si tratti rispettivamente di versamento di materiali solidi o pulverulenti o di liquidi.
3. I materiali derivati dalle operazioni di cui ai commi 1 e 2 devono essere smaltiti congiunta-mente ai rifiuti derivanti dall’attività svolta.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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