Regolamento Regionale 24 marzo 2006 , N. 4

Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26

(BURL n. 13, 1° suppl. ord. del 28 Marzo 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-03-24;4

Art. 12
(Validità dell’autorizzazione)
1. L’autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia e di lavaggio è valida per quattro anni dal momento del rilascio e un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo.
2. Lo scarico di cui al comma 1 può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all’adozione del nuovo provve-dimento, se la domanda di rinnovo è presentata entro i termini predetti.
3. Nel caso in cui la medesima Autorità competente di cui all’articolo 4 debba autorizzare anche lo scarico delle acque reflue, come previsto dall’articolo 9, comma 1, è rilasciata un’unica auto-rizzazione relativa all’insieme degli scarichi.
4. Per gli edifici o le installazioni già in possesso di autorizzazione allo scarico delle relative ac-que reflue, l’autorizzazione di cui al comma 3 si configura ad ogni conseguente effetto quale nuova autorizzazione.
5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 per l’autorizzazione allo scarico delle acque reflue si osservano anche, o qualora sussistano incompatibilità solo, le disposizioni del d.lgs. 152/1999.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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