Regolamento Regionale 4 agosto 2017 , n. 4

Disciplina della programmazione dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e della permanenza nei servizi abitativi pubblici

(BURL n. 32, suppl. del 08 Agosto 2017 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2017-08-04;4

Art. 4
(Piano annuale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali)
1. Il piano annuale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali è lo strumento deputato all'aggiornamento e all'attuazione del piano triennale di cui all'articolo 3.
2. Al fine di predisporre il piano annuale, il Comune capofila di cui all'articolo 3, comma 3, avvia, entro il 31 ottobre di ciascun anno, la ricognizione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici e sociali che si prevede di assegnare nel corso dell'anno solare successivo. La ricognizione è effettuata attraverso la piattaforma informatica regionale che costituisce lo strumento per la gestione delle procedure di assegnazione delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici.
3. Il piano annuale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali:
a) definisce la consistenza aggiornata del patrimonio immobiliare destinato ai servizi abitativi pubblici e sociali, rilevato attraverso l'anagrafe regionale del patrimonio;
b) individua le unità abitative destinate, rispettivamente, ai servizi abitativi pubblici e ai servizi abitativi sociali prevedibilmente assegnabili nell'anno, con particolare riferimento:
1) alle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici e sociali che si rendono disponibili nel corso dell'anno per effetto del normale avvicendamento dei nuclei familiari, ivi comprese quelle rilasciate dagli appartenenti alle Forze di Polizia e al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;(3)
2) alle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici non assegnabili per carenza di manutenzione di cui all'articolo 10;
3) alle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici e sociali che si rendono disponibili nel corso dell'anno in quanto previste in piani e programmi di nuova edificazione, ristrutturazione, recupero o riqualificazione, attuativi del piano regionale dei servizi abitativi di cui all'articolo 2, comma 3, della l.r. 16/2016;
4) alle unità abitative conferite da soggetti privati e destinate ai servizi abitativi pubblici e sociali;
c) stabilisce, per ciascun Comune, l'eventuale soglia percentuale eccedente il 20 per cento per l'assegnazione ai nuclei familiari in condizioni di indigenza delle unità abitative di proprietà comunale, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, ultimo periodo, della l.r. 16/2016;
d) determina, per ciascun Comune, e sulla base di un’adeguata motivazione, l’eventuale ulteriore categoria di particolare e motivata rilevanza sociale, di cui all’articolo 14, comma 1, lettera f);(4)
d bis) definisce, per ciascun comune, la percentuale fino al 10 per cento delle unità abitative disponibili nel corso dell’anno da destinare ai nuclei familiari appartenenti alla categoria “Forze di Polizia e Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco” di cui all’articolo 14, comma 1, lettera d);(5)
e) determina le unità abitative da destinare ai servizi abitativi transitori, ai sensi dell'articolo 23, comma 13, della l.r. 16/2016, anche per i contratti già stipulati ai sensi dell’art.15, del r.r.1/2004, nonché dell’art. 34, comma 8, della l.r. 27/2009;(6)
f) definisce le misure per sostenere l'accesso ed il mantenimento dell'abitazione previste dalle disposizioni del Titolo V della l.r. 16/2016;
g) quantifica le unità abitative assegnate nell'anno precedente.
4. Il piano annuale dell'offerta dei servizi abitativi pubblici e sociali è approvato dall'assemblea dei sindaci, su proposta del Comune capofila, sentita l'Aler territorialmente competente, entro il 31 dicembre di ciascun anno. Per la città di Milano il piano annuale è approvato dal Comune di Milano , sentita l’Aler territorialmente competente.(7)
5. Entro quindici giorni dall'approvazione il piano annuale è trasmesso alla Regione e pubblicato sui siti istituzionali dei Comuni appartenenti all'ambito territoriale di riferimento nonché degli enti proprietari.
6. A seguito della trasmissione di cui al comma 5, e al fine di garantire il massimo soddisfacimento del fabbisogno abitativo primario, la Giunta regionale monitora il pieno utilizzo da parte degli enti proprietari delle unità abitative destinate ai servizi abitativi pubblici, adottando le misure idonee a consentire il conseguimento di tale finalità.
NOTE:
3. Il punto è stato modificato dall'art. 4, comma 1, lett. a) del r.r. 8 marzo 2019, n. 3. Torna al richiamo nota
4. La lettera è stata sostituita dall'art. 3, comma 1, lett. b) del r.r. 8 marzo 2019, n. 3. Torna al richiamo nota
5. La lettera è stata aggiunta dall'art. 3, comma 1, lett. c) del r.r. 8 marzo 2019, n. 3. Torna al richiamo nota
6. La lettera è stata modificata dall'art. 1, comma 1 del r.r. 6 ottobre 2021, n. 6. Torna al richiamo nota
7. Il comma è stato modificato dall'art. 3, comma 1, lett. d) del r.r. 8 marzo 2019, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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