Regolamento Regionale 15 gennaio 2018 , n. 2

Regolamento di attuazione del titolo IX 'Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia' della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca e sviluppo rurale)

(BURL n. 3, suppl. del 19 Gennaio 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2018-01-15;2

Art. 1
(Oggetto e ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'articolo 149, comma 2, della l.r. 31/2008:
a) la gestione della pesca nelle acque sottoposte a forme esclusive di pesca comunque denominate e costituite;
b) le modalità di pesca professionale consentita nelle acque di tipo A e C;
c) le acque pubbliche in disponibilità private;
d) la pesca nelle acque di tipo B nonché i periodi di divieto per la pesca dell'ittiofauna autoctona e di maggior pregio alieutico;
e) le modalità, i limiti, gli orari e i mezzi di pesca dilettantistica, professionale, subacquea e le gare di pesca nonché la pesca nei laghetti, cave e specchi d'acqua situati all'interno di aree di proprietà privata.
2. Il presente regolamento determina altresì, ai sensi dell'articolo 149, comma 3, della l.r. 31/2008, i criteri tecnici attraverso i quali assicurare le esigenze di tutela dell'ittiofauna e delle acque dalla stessa popolate, articolandoli in funzione delle caratteristiche ecologiche, biologiche, ambientali e del recupero degli habitat dei corsi d'acqua per bacini di pesca con caratteristiche idrobiologiche omogenee. I bacini di pesca, così come descritti negli allegati 1 e 2, sono i seguenti:
1. Oltrepò Pavese;
2. Asta del fiume Po;
3. Ticino Terdoppio Sesia Agogna;
4. Lambro Olona;
5. Verbano Ceresio e Lario;
6. Adda sub-lacuale;
7. Valle Brembana;
8. Valle Seriana;
9. Oglio
10. Valle Camonica;
11. Valle Trompia Valle Sabbia e Benaco;
12. Mincio
13. Provincia di Sondrio;
14. Sebino
3. Le disposizioni dei Capi II e III non si applicano ai bacini lacuali Ceresio e Verbano in quanto oggetto della convenzione italo-svizzera per la pesca e al lago di Garda in quanto oggetto del regolamento interregionale 9 dicembre 2013, n. 5 (Regolamento per la tutela della fauna ittica e per la disciplina della pesca nelle acque del lago di Garda).
4. Le disposizioni dei Capi II e III si applicano all'asta del fiume Po nelle more dell'armonizzazione delle normative regionali in materia di pesca prevista dal protocollo d'intesa tra la Regione Lombardia, la Regione Emilia-Romagna, la Regione Piemonte, la Regione Veneto e l'Autorità di bacino del fiume Po ratificato con legge regionale 30 settembre 2016, n. 23 (Ratifica del protocollo di intesa tra la Regione Lombardia, la Regione Emilia-Romagna, la Regione Piemonte, la Regione Veneto e l'Autorità di bacino del fiume Po per una gestione sostenibile e unitaria della pesca e per la tutela del patrimonio ittico nel fiume Po).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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