Regolamento Regionale 15 gennaio 2018 , n. 2

Regolamento di attuazione del titolo IX 'Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia' della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca e sviluppo rurale)

(BURL n. 3, suppl. del 19 Gennaio 2018 )

urn:nir:regione.lombardia:regolamento:2018-01-15;2

Art. 2
(Periodi di divieto di pesca)
1. La cattura e la detenzione delle specie di seguito elencate e dei loro ibridi sono vietate nei seguenti periodi:
a) trote autoctone e salmerino alpino:
1) nelle acque fluviali: dalla prima domenica di ottobre all'ultima domenica di febbraio;
2) nelle acque lacuali: dal 10 dicembre al 20 gennaio;
b) coregone lavarello e coregone bondella: dal 1º dicembre al 15 gennaio;
c) temolo: dal 15 dicembre al 30 aprile;
d) pesce persico: dal 5 aprile al 20 maggio;
e) luccio: dal 20 febbraio al 31 marzo;
f) tinca: dal 20 maggio al 20 giugno;
g) pigo: dal 20 aprile al 20 maggio;
h) agone: dal 15 maggio al 15 giugno;
i) barbo: dal 20 maggio al 20 giugno;
j) anguilla: dal 1 ottobre al 31 dicembre.
2. I periodi di divieto previsti dal comma 1 decorrono da un'ora dopo il tramonto del giorno di inizio e terminano un'ora prima dell'alba del giorno di scadenza.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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