Legge Regionale 15 dicembre 2006 , N. 29

Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 18 Dicembre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-15;29

Art. 7 quater
(Referendum consultivo comunale)(4)
1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui all’articolo 7 bis, comma 1, e comunque decorso quello per l’invio delle osservazioni regionali di cui al comma 5 dello stesso articolo o del comma 3 dell’articolo 7 ter, a pena di inefficacia degli atti assunti dopo tali termini, i consigli comunali interessati, valutate le osservazioni e le proposte pervenute e recepite le eventuali osservazioni regionali inviate, deliberano, a maggioranza dei propri componenti, sulla effettuazione del referendum consultivo comunale, preliminare alla richiesta di avvio della procedura per la presentazione del progetto di legge regionale.
2. Se uno o più consigli comunali, ai fini dell’avvio dei procedimenti di cui agli articoli 4, 5 e 6 deliberano la non effettuazione del referendum consultivo comunale o non deliberano entro il termine di cui al comma 1, la procedura comunale di richiesta di attivazione dell’iniziativa legislativa regionale si intende conclusa con esito negativo.
3. Se i consigli comunali interessati deliberano l’effettuazione del referendum di cui al comma 1, la consultazione popolare si svolge con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento comunale, fatto salvo quanto previsto all’articolo 7 quinquies e fermo restando quanto segue:
a) la data della votazione, contestuale per tutti i comuni interessati, è individuata in una domenica, entro e non oltre centottanta giorni dalla data della deliberazione di cui al comma 1, in modo da consentire l’affissione dei manifesti di convocazione dei comizi entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla data di svolgimento del referendum consultivo comunale;
b) gli uffici preposti sovraintendono alle operazioni elettorali e, in aula aperta al pubblico, procedono allo spoglio dei voti, computano i voti favorevoli e contrari alla proposta, redigono i verbali di scrutinio e di proclamazione dei risultati entro dieci giorni dalla data di svolgimento della consultazione;
c) il modulo per l'espressione della volontà degli aventi diritto, che riporta il quesito da sottoporre alla consultazione popolare e le risposte per la scelta da parte dell'elettore, le modalità di convocazione degli elettori ed eventuali ulteriori indicazioni operative sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.
4. In caso di mutamento della circoscrizione riguardante porzioni di territorio prive di residenti aventi diritto al voto non si fa luogo a referendum.
4 bis. Qualora i residenti aventi diritto al voto siano in numero non superiore a cinquanta, il consiglio comunale interessato può deliberare, ai sensi del comma 1, di effettuare la consultazione della popolazione interessata secondo modalità semplificate, volte al contenimento della spesa pubblica e nel rispetto dei diritti di segretezza e libertà del voto. La consultazione referendaria si svolge presso la sede del comune o dei comuni interessati con le modalità previste dallo statuto e dal regolamento comunale, fermo restando quanto segue:
a) la data della votazione, contestuale per tutti i comuni interessati, è individuata in una domenica, entro e non oltre centottanta giorni dalla data della deliberazione di cui al comma 1;
b) è utilizzato il modulo per l’espressione della volontà degli aventi diritto di cui al comma 3, lettera c);
c) gli uffici comunali preposti, in aula aperta al pubblico, procedono allo spoglio dei voti, computano i voti favorevoli e contrari alla proposta e redigono i verbali di scrutinio e di proclamazione dei risultati entro dieci giorni dalla data di svolgimento della consultazione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi