Legge Regionale 16 luglio 2012 , n. 12

Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2012 ed al bilancio pluriennale 2012/2014 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali

(BURL n. 29, suppl. del 16 Luglio 2012 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2012-07-16;12

Art. 7
(Disposizioni finanziarie)
1. Alla legge regionale 11 maggio 2001, n. 11 (Norme sulla protezione ambientale dall'esposizione a campi elettromagnetici indotti da impianti fissi per le telecomunicazioni e la radiotelevisione)(1) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3 dell'articolo 7, le parole: 'assumendosi gli oneri relativi all'attività istruttoria, tariffati secondo le indicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 10' sono soppresse;
b) il comma 10 dell'articolo 9 è abrogato;
c) al comma 3 dell'articolo 10, le parole: ', con oneri a carico del richiedente' sono soppresse;
d) il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 10 è soppresso;
e) il comma 5 dell'articolo 11 è abrogato.
2. Alla legge regionale 3 agosto 2011, n. 11 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 2011 ed al bilancio pluriennale 2011/2013 a legislazione vigente e programmatico - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali)(2) sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 dell'articolo 8è sostituito dal seguente:
'1. Per garantire il sostegno agli investimenti in campo sanitario è istituito un fondo di rotazione destinato a finanziare gli interventi di ristrutturazione, di manutenzione, gli adeguamenti alla normativa in materia di sicurezza e nuove costruzioni degli enti sanitari di cui all'allegato A1, Sezione II, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 'Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione' - collegato 2007) e di Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA).';
b) dopo il comma 3 bis dell'articolo 9 è aggiunto il seguente:
'3 ter. Gli spazi finanziari che dovessero essere destinati a Regione Lombardia, ai sensi dell'art. 20 della legge 15 luglio 2011, n. 111 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) e dell'art. 36 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), possono concorrere all'introduzione di un plafond sperimentale destinato ad interventi di particolare urgenza o rilevanza, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 138, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2011)) secondo modalità anche diverse dall'intesa di cui al precedente comma 3, individuate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento, previo confronto con il Consiglio delle Autonomie Locali e sentita la commissione consiliare competente.'.
4. Alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio)(4)è apportata la seguente modifica:
a) il comma 2 bis 3 dell'articolo 43 è sostituito dal seguente:
'2 bis 3. All'introito delle somme derivanti dall'applicazione del comma 2 bis 1 si provvede con l'UPB 3.4.10 'Introiti diversi' iscritta allo stato di previsione delle entrate del bilancio per gli esercizi finanziari 2010 e 2011. A partire dal 2012 ai suddetti introiti si provvede con l'UPB 4.5.202 'Assegnazioni e trasferimenti da altri soggetti' iscritta allo stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e successivi.'.
5. Alla legge regionale 8 settembre 1997, n. 35 (Assestamento al bilancio per l'esercizio finanziario 1997 ed al bilancio pluriennale 1997/1999 - III provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali)(5)è apportata la seguente modifica:
a) dopo il comma 5 dell'articolo 27 è aggiunto il seguente:
'5 bis. Sul fondo per l'ulteriore finanziamento di programmi comunitari non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti. In deroga alla legge regionale di contabilità si può provvedere, con deliberazione della Giunta, alle occorrenti variazioni di bilancio per prelevare somme dal fondo ed iscriverle in appositi nuovi capitoli o in aumento degli stanziamenti dei capitoli esistenti. Le relative risorse sono reiscrivibili secondo le disposizioni e le procedure previste dall'articolo 50 della l.r. 34/1978'.
6. In forza dell'Accordo Governo-Regioni-Comuni del 21 dicembre 2011 sul trasporto pubblico locale in base al quale il concorso finanziario dello Stato per il trasporto pubblico locale ferroviario per l'anno 2012 è pari a € 1.748.000.000,00, Regione Lombardia autorizza l'incremento in entrata e in spesa della somma complessiva di € 56.680.000,00 di cui rispettivamente:
a) € 44.493.800,00 quale quota parte di € 314.000.000,00 di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria) convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
b) € 12.186.200,00 quale quota parte di € 86.000.000,00 da assicurare a seguito della sottoscrizione tra Governo e Regioni del Patto per l'efficientamento e la razionalizzazione del trasporto pubblico locale italiano.
7. In relazione al disposto dell'articolo 19, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), che prevede l'applicazione di sanzioni in caso di mancata osservanza dei contratti di servizio ferroviari, per l'anno 2012 è autorizzata l'iscrizione, in entrata ed in uscita, di € 1.135.149,36 da destinare al miglioramento della qualità del servizio ferroviario di interesse regionale.
8. In relazione alle disposizioni del presente articolo, allo stato di previsione delle entrate e delle uscite del bilancio per l'esercizio finanziario 2012 e del bilancio pluriennale 2012/2014 sono apportate le variazioni di cui all'allegata tabella 5.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 11 maggio 2001, n. 11 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla l.r. 3 agosto 2011, n. 11 per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
4. Si rinvia alla l.r. 11 marzo 2005, n. 12, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
5. Si rinvia alla l.r. 8 settembre 1997, n. 35, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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