LEGGE REGIONALE 16 agosto 1982 , N. 52

Norme in materia di opere concernenti linee ed impianti elettrici fino a 150.000 volt

(BURL n. 33, 1º suppl. ord. del 18 Agosto 1982 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1982-08-16;52

Art. 20.
Norma finale.
1. L’adozione degli atti amministrativi attribuiti dalla presente legge alla competenza del presidente della giunta regionale, può essere delegata all’assessore competente.
2. Il parere della commissione tecnica amministrativa regionale prevista dalla lettera o) del comma secondo, dell’art. 2 della L.R. 22 novembre 1979, n. 58 , è richiesto solo nei casi previsti dal co mma quarto del precedente art. 4.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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