LEGGE REGIONALE 28 aprile 1983 , N. 34

Nuove norme sul referendum abrogativo della regione Lombardia - Abrogazione l.r. 31 luglio 1973, n. 26 e successive modificazioni(1)

(BURL n. 17, 1º suppl. ord. del 29 Aprile 1983 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1983-04-28;34

Art. 21.
1. Se prima della data di svolgimento del referendum sia intervenuta l’abrogazione della legge regionale o delle singole disposizioni di legge sottoposte a referendum, il presidente della giunta regionale dichiara, con proprio decreto, che le operazioni relative non hanno più corso.
2. Nel caso in cui l’abrogazione sia parziale, ovvero avvenga contestualmente all’emanazione di una nuova disciplina della stessa materia, il presidente della giunta regionale, sentito il parere del comitato dei promotori, su deliberazione all’unanimità dell’ufficio di presidenza, o, qualora questa non sia raggiunta, su deliberazione del consiglio regionale presa a maggioranza assoluta dei suoi membri dichiara con decreto se la consultazione popolare debba ugualmente aver luogo e quali siano le disposizioni oggetto del referendum; qualora la nuova normativa non abbia modificato né i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente né i contenuti essenziali delle singole disposizioni di legge o comunque non abbia recepito gli obiettivi sostanziali della richiesta di referendum, il referendum si effettua anche sulle nuove disposizioni, da indicarsi in modo specifico nel predetto decreto.
NOTE:
1. Per l’efficacia della disposizioni contenute nella presente legge cfr. l’art. 33. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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