LEGGE REGIONALE 27 gennaio 1998 , N. 1

Legge di programmazione economico-finanziaria ai sensi dell’art. 9 ter della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 "Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione" e successive modificazioni e integrazioni

(BURL n. 4, 1º suppl. ord. del 30 Gennaio 1998 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1998-01-27;1

Art. 3.
Accelerazione della spesa regionale.
1. Al comma 1 dell’art. 49 della l.r. 34/78(1) le parole “50, quinto, sesto e ottavo comma;" sono sostituite dalle seguenti: “50, quinto comma;".
2. Al comma 1 dell’art. 59 della l.r. 34/78(1) le parole “perfezionarsi per la Regione" sono sostituite con la seguente: “scadenza".
3. Dopo il comma 4 dell’art. 71 della l.r. 34/78(1)è aggiunto il seguente comma 4 bis:
“4 bis. L’adozione degli atti per l’utilizzo delle somme dei fondi speciali di cui al comma 4 compete alle direzioni generali cui vengono presentate le richieste dei creditori, le quali provvederanno con propri atti da trasmettere al servizio bilancio per le registrazioni contabili; l’adozione del provvedimento da parte delle direzioni generali è subordinata alla verifica della sufficienza della disponibilità sui fondi speciali da parte della ragioneria la quale provvede alla annotazione delle richieste di prelevamento.”.
4. A decorrere dal rendiconto per il 1997 sono abrogati il comma 2 dell’art. 77 della l.r. 29 aprile 1995, n. 37“Variazioni al bilancio per l’esercizio finanziario 1995 ed al bilancio pluriennale 1995/1997 - I provvedimento"(2), e il comma 4 dell’art. 70 della l.r. 34/78(1) e successive modificazioni ed integrazioni.
5. La rubrica dell’art. 70 della l.r. 34/78(1)è così sostituita: “(Residui passivi propri)”.
6. Qualora entro il termine dell’esercizio nel corso del quale sono stati stanziati i fondi relativi al cofinanziamento regionale di programmi comunitari, non sia possibile far luogo in tutto o in parte all’impegno delle spese, le stesse possono essere iscritte alla competenza dell’esercizio immediatamente successivo in tutto o per le parti residuali; in tal caso si applicano le disposizioni e le procedure previste dall’art. 50 della l.r. 34/78 e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Limitatamente alle spese impegnate al 31 dicembre 1997 e per le quali alla scadenza di tale esercizio la liquidazione risulti non effettuata per inadempimenti e ritardi del soggetto beneficiario che non possono dare luogo immediatamente a pronunciamenti di revoca o di decadenza, a cura delle competenti direzioni generali si provvede a quanto segue:
a) entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge e dall’inizio dell’esercizio di ogni anno successivo è notificato al soggetto beneficiario un avviso con il quale viene assegnato il termine di 90 giorni dal ricevimento dell’avviso per effettuare gli adempimenti che danno titolo alla liquidazione della spesa;
b) le somme che alla scadenza del predetto termine di 90 giorni risultino non liquidabili per mancato adempimento da parte del soggetto beneficiario di quanto previsto alla precedente lett. a) sono revocate con decreto del competente direttore generale o del dirigente delegato da notificarsi al soggetto interessato.
8. Le disponibilità finanziarie derivanti dal comma 7 sono riutilizzate secondo le vigenti norme di contabilità e nel rispetto dei vincoli di destinazione gravanti sulle correlative entrate.
NOTE:
1. Si rinvia alla l.r. 31 marzo 1978, n. 34, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
2. Si rinvia alla l.r. 29 aprile 1995, n. 37, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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