LEGGE REGIONALE 14 agosto 1999 , N. 16

Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA

(BURL n. 33, 2º suppl. ord. del 19 Agosto 1999 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-08-14;16

Art. 2.
Istituzione dell’ARPA.
1. È istituita l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) della Lombardia quale ente di diritto pubblico, dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, tecnica e contabile.
2. L’ARPA opera sulla base degli indirizzi della programmazione regionale, nel rispetto dei Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) di cui all’articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) e tenendo conto delle disposizioni contenute nel programma triennale delle attività di cui all’articolo 10 della stessa legge 132/2016, e svolge attività tecnico-scientifica a favore di Regione, Province, Comuni e Comunità montane ed altri enti pubblici ai fini dell’espletamento delle funzioni loro attribuite nel campo della prevenzione e tutela ambientale.(1)
3. L’ARPA fornisce inoltre supporto tecnico-scientifico alle ASL per l’espletamento delle attività connesse alle funzioni di prevenzione collettiva, proprie del servizio sanitario regionale, nelle materie individuate e secondo le modalità previste dalla presente legge.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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