LEGGE REGIONALE 14 agosto 1999 , N. 16

Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA

(BURL n. 33, 2º suppl. ord. del 19 Agosto 1999 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1999-08-14;16

Art. 11.
Organi dell’ARPA.(5)
1. Sono organi dell’ARPA:(6)
a) il Presidente;
b) (7)
c) il Direttore generale;
d) il Collegio dei revisori;
d bis) il Comitato di indirizzo.(8)
2. Il Presidente è l’amministratore unico dell’ARPA e dura in carica cinque anni; l’incarico di Presidente è subordinato, qualora lo stesso provenga dai ruoli della Regione o di enti da essa dipendenti, al collocamento in aspettativa o fuori ruolo o all’applicazione di istituto analogo da parte dell’amministrazione di provenienza.(9)
3. Il Presidente è nominato dalla Giunta regionale.(10)
5. L’emolumento spettante al Presidente è determinato dalla Giunta regionale.(12)
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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