LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003 , N. 26

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26

Art. 11.
Incentivi e altri interventi agevolativi.
1. La Regione favorisce la realizzazione, da parte di enti locali, preferibilmente associati, di opere, impianti produttivi e infrastrutture interessanti il settore dei servizi, nel rispetto delle regole della concorrenza, dell'ambiente e nell'interesse dei consumatori. A tal fine la Regione può intervenire mediante la finanziaria regionale Finlombarda S.p.a., di cui alla legge regionale 24 gennaio 1975, n. 23 (Partecipazione della Regione alla Finlombarda S.p.a. per lo sviluppo della Lombardia), con operazioni di finanziamento di progetto, prestazioni di garanzie, assunzioni di nuove partecipazioni che non dovranno essere di maggioranza, né comunque di controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché favorendo la costituzione di appositi organismi di investimento collettivi del risparmio da parte di Finlombarda Gestioni SGR s.p.a.
2. La Regione assume iniziative, anche mediante il ricorso agli strumenti della programmazione negoziata, dirette a favorire una sollecita e sicura realizzazione dell'intervento, anche per quanto concerne lo svolgimento dei necessari procedimenti autorizzativi.
2 bis. In deroga al limite percentuale di cui all’articolo 28 sexies, comma 2, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) i finanziamenti regionali in capitale a fondo perduto, destinati a misure:(11)
a) per la gestione di discariche ante-norma, cessate, abusive, in gestione operativa o post-operativa e con gestione post-operativa terminata, di cui all’articolo 17 ter, possono ammontare fino al 100 per cento del valore delle opere finanziate;
b) finalizzate alla rimozione di amianto o di prevenzione della produzione di rifiuti o di raccolta e recupero dei rifiuti, possono ammontare fino al 100 per cento del valore delle opere pubbliche e fino all’80 per cento del valore delle opere private finanziate.
2 ter. In riferimento ai casi ai quali è applicabile la deroga di cui al comma 2 bis e fatto salvo quanto previsto per i contributi regionali di cui all’articolo 1 della legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 (Interventi per la ripresa economica), con le deliberazioni della Giunta regionale che definiscono i criteri e le modalità di assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 2 bis, nonché le relative categorie di beneficiari e tipologie di incentivi erogabili, sono altresì stabilite le corrispondenti quote percentuali dei finanziamenti disposti dalla Regione o che la Regione può disporre, nel rispetto dello stesso comma 2 bis, per ciascuno dei casi ivi previsti.(11)
2 quater. Agli incentivi di cui al comma 2 bis, come specificati ai sensi del comma 2 ter, si applica quanto previsto all’articolo 11 bis della legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell’Unione europea).(11)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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