LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003 , N. 26

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26

Art. 13.
Educazione e formazione nell'ambito dei servizi.
1. La Regione considera prioritaria l’educazione e la formazione nel settore dei servizi per favorire lo sviluppo di una cultura del servizio pubblico che coinvolga le istituzioni, gli operatori e i cittadini-utenti e incentiva iniziative volte al risparmio energetico, alla diminuzione della produzione di rifiuti e al contenimento dei consumi della risorsa idrica.(12)
2. La Regione, al fine di conseguire i predetti obiettivi, elabora piani di formazione diretti a potenziare professionalità  specifiche nei soggetti verificatori dell'attività  di erogazione del servizio e assicura attività  di divulgazione e sensibilizzazione e opera in collaborazione con gli enti locali, le università, il terzo settore, il sistema camerale lombardo, le istituzioni scolastiche, nonché le associazioni di categoria imprenditoriali e sindacali.
3. La Regione riconosce e valorizza l'apporto delle organizzazioni del volontariato di cui alla legge regionale 24 luglio 1993, n. 22 (Legge regionale sul volontariato), delle cooperative sociali di cui alla legge regionale 18 novembre 2003, n. 21 (Norme per la cooperazione in Lombardia), delle associazioni ambientaliste e dei consumatori legalmente riconosciute per la realizzazione di progetti connessi all'erogazione dei servizi.
NOTE:
12. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. f) della l.r. 8 agosto 2006, n. 18. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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