LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2003 , N. 26

Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 16 Dicembre 2003 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2003-12-12;26

Art. 53 ter
Disposizioni per l’applicazione del deflusso minimo vitale.(205)
1. Per le concessioni di derivazione d’acqua pubblica a scopo idroelettrico rilasciate o rinnovate a decorrere dall’entrata in vigore della legge recante “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche alle leggi regionali n. 26/2003 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), n. 7/2012 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione) e n. 5/2010 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale)”è previsto l’obbligo di installare, presso ogni opera di presa ubicata su corsi d’acqua naturali, sistemi per la misurazione e il monitoraggio telematico in continuo del deflusso minimo vitale (di seguito DMV) rilasciato in alveo dalle opere di presa. L’installazione degli strumenti di misura non deve comportare impatti negativi sull’ambiente naturale.
1 bis. L’obbligo di installazione di cui al comma 1è esteso a:(206)
a) derivazioni superficiali di acqua pubblica ad uso idroelettrico già concesse o rinnovate alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 ottobre 2013, n. 9 (Disposizioni in materia ambientale. Modifiche alle leggi regionali n. 26/2003 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”, n. 7/2012 “Misure per la crescita, lo sviluppo e l'occupazione” e n. 5/2010 “Norme in materia di valutazione di impatto ambientale”) per le quali, alla data di entrata in vigore della legge recante “Assestamento al bilancio 2015/2017 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali”, non è stata ultimata la procedura di approvazione del progetto esecutivo ai sensi del d.lgs. 387/2003;
b) le derivazioni superficiali di acqua pubblica, per qualunque tipologia di utilizzo, soggette a sperimentazione del deflusso minimo vitale, incluse le sperimentazioni già concluse o in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);(207)
b bis) le grandi derivazioni superficiali di acqua pubblica, per qualunque tipologia di utilizzo, incluse quelle in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale recante (Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali);(208)
b ter) le derivazioni superficiali di acqua pubblica ad uso idroelettrico per le quali sia stata autorizzata, a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale recante (Assestamento al bilancio 2016/2018 - I provvedimento di variazione con modifiche di leggi regionali), una variante della concessione ai sensi dell'articolo 25 del regolamento regionale 23 marzo 2006, n. 2 (Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c), della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 'Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche').(208)
1 ter. I termini per l’adempimento degli obblighi di cui al comma 1 bis sono indicati con atto del Direttore della Direzione regionale competente per materia.(206)
2. L’autorità concedente esclude dall’obbligo di cui al comma 1:
a) le opere di presa per le quali la portata concessa è inferiore allo 0,5 per cento della portata media naturale annua del corso d’acqua in corrispondenza della sezione di derivazione;
b) le opere di presa esonerate dal rilascio del DMV in attuazione delle disposizioni contenute nel “Programma di tutela ed uso delle acque” di cui all’articolo 45, comma 3.
3. I dati di monitoraggio in continuo delle portate di DMV sono rilevati e trasmessi all’autorità concedente e ad ARPA per la loro elaborazione e archiviazione. Tali dati sono resi disponibili all’autorità concedente tramite idoneo applicativo per il monitoraggio telematico in continuo del DMV sviluppato, gestito e implementato da ARPA secondo le specifiche tecniche definite ai sensi del comma 4 e nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679, nonché del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, e compatibilmente con i principi di necessità, pertinenza, non eccedenza e proporzionalità. I dati acquisiti sono resi pubblici in forma aggregata e di sintesi su apposita sezione dei siti internet dell’ARPA e dell’autorità concedente. Ogni onere per l’installazione, la manutenzione degli strumenti e la rilevazione, acquisizione e trasmissione dei dati è a carico dei concessionari titolari dell’utenza di acqua pubblica ovvero dei richiedenti la concessione.(209)
3 bis. Spettano ad ARPA le seguenti attività di supporto tecnico-scientifico, ai sensi dell’articolo 4 della l.r. 16/1999, effettuate anche nell’ambito delle istruttorie svolte dall’autorità concedente per l’attuazione degli obblighi di cui al comma 1: (210)
a) la valutazione tecnica di conformità dei progetti presentati per l’installazione dei sistemi per la misurazione e il monitoraggio telematico in continuo del DMV rispetto a quanto stabilito dalla deliberazione di cui al comma 4;
b) la gestione e la manutenzione ordinaria ed evolutiva dell’applicativo di cui al comma 3 e secondo quanto ivi previsto;
c) la configurazione, l’allacciamento delle stazioni al sistema di monitoraggio e la relativa successiva attivazione;
d) la gestione degli allarmi generati da problemi tecnici di trasmissione o anche di acquisizione dei dati di cui al comma 3;
e) il supporto ai concessionari e all’autorità concedente per l’analisi degli allarmi e per la risoluzione di eventuali problematiche di natura tecnica o anche informatica inerenti alla rilevazione e alla trasmissione dei dati di cui al comma 3;
f) la verifica della corretta installazione e del funzionamento degli strumenti per la misurazione del DMV per i progetti di cui alla lettera a), comunicandone gli esiti all’autorità concedente anche ai fini dell’eventuale applicazione di quanto previsto all’articolo 54, comma 2 bis.
3 ter. Per lo svolgimento delle attività di supporto tecnico-scientifico di cui al comma 3 bis si provvede a una adeguata rimodulazione della capacità assunzionale della Giunta regionale, nella misura di due unità di personale non dirigenziale in favore di ARPA. (210)
3 quater. Con deliberazione della Giunta regionale:(210)
a) è stabilita la data di effettivo esercizio, da parte di ARPA, delle attività di supporto tecnico-scientifico di cui al comma 3 bis;
b) sono disciplinati i tipi di dati trattati mediante l’applicativo di cui al comma 3, le operazioni eseguibili, le modalità di elaborazione, nonché le misure adeguate a tutelare i diritti e le libertà degli interessati.
4. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita l’ARPA, sono stabiliti tempi, specifiche tecniche e modalità operative per l’installazione dei dispositivi, le modalità per la misurazione e trasmissione dei dati, nonché i casi in cui non sussistono le condizioni tecniche per l’installazione, la misurazione e la trasmissione dei dati necessari all’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. La deliberazione stabilisce altresì le modalità e i tempi per l’adempimento dell’obbligo di installazione di cui al comma 1 per le concessioni rilasciate o rinnovate tra l’entrata in vigore della legge recante “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche alle leggi regionali n. 26/2003 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), n. 7/2012 (Misure per la crescita, lo sviluppo e l’occupazione) e n. 5/2010 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale)” e l’approvazione della deliberazione.
5. Nel rispetto della concorrenza e a condizione che la restituzione delle acque utilizzate avvenga immediatamente al piede dell’opera di presa, garantendo la continuità idraulica del corso d’acqua e senza sottensione di alveo naturale, possono essere rilasciate nuove concessioni per l’utilizzo a scopo idroelettrico della portata rilasciata in alveo a titolo di DMV dalle opere di presa. La durata delle concessioni relative allo sfruttamento del DMV non può superare la durata delle concessioni di grande e piccola derivazione su cui insistono.(211)
6. L’autorità concedente può motivatamente escludere dall’obbligo di rilascio del DMV gli impianti idroelettrici ad acqua fluente con centrale collocata nel corpo traversa o in adiacenza della stessa e che restituiscono le acque turbinate nell’alveo del corso d’acqua immediatamente al piede della traversa medesima garantendo la continuità idraulica del corso d’acqua e senza sottensione di alveo naturale.
7. Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo e di quelli dell’articolo 15, comma 4, del regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 2 (Disciplina dell’uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell’acqua in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26) comporta il venir meno delle condizioni essenziali della derivazione ai sensi dell’articolo 55 del r.d. 1775/1933.
NOTE:
205. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. n) della l.r. 29 ottobre 2013, n. 9. Torna al richiamo nota
207. La lettera è stata sostituita dall'art. 11, comma 1 della l.r. 8 agosto 2016, n. 22. Torna al richiamo nota
208. La lettera è stata aggiunta dall'art. 11, comma 2 della l.r. 8 agosto 2016, n. 22. Torna al richiamo nota
211. Il comma è stato sostituito dall'art. 13, comma 1, lett. a) della l.r. 3 aprile 2014, n. 14. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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