LEGGE REGIONALE 24 marzo 2004 , N. 5

Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico e territorio. Collegato ordinamentale 2004

(BURL n. 13, 1º suppl. ord del 26 Marzo 2004 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2004-03-24;5

Art. 13.
Regolarizzazione delle superfici vitate impiantate abusivamente in attuazione dell’art. 2 del Regolamento (CE) n. 1493/99 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo.
1. I vigneti abusivamente impiantati dal 1º settembre 1993 al 31 agosto 1998 possono essere regolarizzati su domanda del conduttore ai sensi dell’articolo 2, paragrafi 3, 4, 5 e 6 del regolamento (CE) n. 1493/99.
2. Ai soggetti che ottengono la regolarizzazione prevista dall’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (CE) n. 1493/99, e successive modificazioni e disposizioni applicative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 258,00 per ogni ettaro della superficie vitata.
3. Ai soggetti che ottengono la regolarizzazione prevista dall’articolo 2, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 1493/99, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) euro 1.033,00 per ogni ettaro di superficie vitata atta a produrre vini da tavola;
b) euro 1.550,00 per ogni ettaro di superficie vitata atta a produrre vini a IGT;
c) euro 2.582,00 per ettaro di superficie vitata atta a produrre vini a DOC;
d) euro 2.840,00 per ettaro di superficie vitata atta a produrre vini a DOCG.
4. Per i vigneti impiantati anteriormente al 1º settembre 1993 non si applicano le sanzioni di cui ai commi precedenti, secondo quanto disposto dall’articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e gli stessi devono essere considerati a tutti gli effetti regolarizzati.
5. Le spese amministrative a carico dei produttori per l’iscrizione all’inventario viticolo dei vigneti impiantati anteriormente al 1º settembre 1993 sono quantificate in euro 250,00 per ettaro.
6. Per le modalità di presentazione delle domande di regolarizzazione e le relative procedure di istruttoria e rilascio della concessione resta applicabile quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale 7/9552 del 28 giugno 2002 e successive modificazioni.
7. Gli effetti del presente articolo decorrono dal 21 gennaio 2004. Il presente articolo si applica ai rapporti pendenti al 21 gennaio 2004.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi