Legge Regionale 15 dicembre 2006 , N. 29

Testo unico delle leggi regionali in materia di circoscrizioni comunali e provinciali

(BURL n. 51, 1° suppl. ord. del 18 Dicembre 2006 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2006-12-15;29

Art. 7 sexies 1(9)
(Divieto di ripresentazione della richiesta al Presidente della Giunta regionale)
1. La richiesta di iniziativa legislativa di cui all’articolo 7 sexies per l’istituzione di nuovi comuni, per il mutamento delle circoscrizioni e delle denominazioni di quelli esistenti, già attivata secondo le procedure e le modalità di cui agli articoli da 7 bis a 7 sexies, che abbia avuto esito negativo non può essere ripresentata dagli stessi comuni per un periodo di sette anni dalla data di svolgimento del referendum consultivo di cui agli articoli 7 quater o 9 ter.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi